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Risoluzione

Risoluzione n. 50 del 11/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, in caso di fusione, possono essere affrancati con imposta sostitutiva anche i maggiori valori iscritti in bilancio a copertura della fiscalità differita, purché correttamente contabilizzati. Precisa inoltre che il trasferimento ex lege delle reti gas al Comune concedente, se avviene entro il periodo di sorveglianza, comporta la decadenza dal regime per i beni affrancati.

Fusione di società e affrancamento dei maggiori valori ai fini dell’imposta sostitutiva

Fusione societaria e affrancamento dei maggiori valori

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta sostitutiva prevista per le operazioni straordinarie, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di due fusioni per incorporazione. Il documento chiarisce sia quali componenti del maggior valore siano affrancabili, sia se il successivo trasferimento ex lege delle reti di distribuzione del gas possa far decadere dal regime agevolato.

Fattispecie rappresentata

La società ALFA S.P.A., che opera anche nella distribuzione del gas e redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, ha incorporato nel 2008 due società:

  • BETA S.R.L., interamente posseduta;
  • GAMMA S.P.A., indirettamente posseduta tramite la partecipazione totalitaria detenuta da BETA.

Le fusioni hanno generato differenze da annullamento complessive pari a euro 15.815.868, così ripartite:

  • euro 13.858.423 riferiti alla partecipazione in BETA;
  • euro 1.957.445 riferiti alla partecipazione in GAMMA.

Per l’imputazione di tali differenze, sono stati stimati gli impianti di distribuzione del gas naturale presenti nei patrimoni delle incorporate, classificati come immobilizzazioni tecniche. La perizia giurata ha attribuito a tali immobilizzazioni:

  • euro 32.224.100 provenienti da BETA;
  • euro 6.729.000 provenienti da GAMMA.

Il valore complessivo di stima è quindi pari a euro 38.953.100, a fronte di un valore contabile e fiscale complessivo nei bilanci delle società incorporate di euro 12.047.308.

Trattamento contabile effettuato dalla società

A seguito della fusione, ALFA ha rilevato:

  • un maggiore valore complessivo sulle immobilizzazioni materiali di euro 23.055.201;
  • un fondo per imposte differite di euro 7.239.333, calcolato con il metodo del "Gross Up" applicando le aliquote IRES del 27,5% e IRAP del 3,9%.

In particolare, la società ha:

  • imputato l’intero ammontare delle differenze da annullamento, pari a euro 15.815.868, agli impianti di distribuzione del gas;
  • imputato ulteriori euro 7.239.333 alle medesime immobilizzazioni in contropartita al fondo imposte differite.

La società precisa che tale contabilizzazione è stata eseguita in applicazione dei principi contabili nazionali, in particolare richiamando l’OIC n. 4.

Quesiti posti dall’istante

ALFA chiede chiarimenti su due aspetti:

  • se, ai fini dell’imposta sostitutiva ex articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, siano affrancabili anche i maggiori valori iscritti a fronte della fiscalità differita, e non solo quelli derivanti dalle differenze da annullamento;
  • se il trasferimento ex lege delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti, prima del quarto periodo d’imposta successivo all’opzione, determini la decadenza dal regime.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo la società:

  • l’affrancamento dovrebbe riguardare l’intero maggiore valore iscritto in bilancio sui singoli beni, compresa la quota riferibile all’imposizione differita;
  • il successivo trasferimento delle reti ai Comuni concedenti non dovrebbe determinare decadenza, perché la normativa disciplina l’inefficacia dell’affrancamento solo in caso di realizzo nel periodo di sorveglianza e non per trasferimenti imposti dalla legge.

La società ritiene inoltre che, in caso di trasferimento delle reti, si realizzi comunque una minusvalenza determinata sul valore residuo delle reti dopo l’affrancamento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sull’affrancamento dei maggiori valori

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, che consente alla conferitaria di optare per l’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento;
  • l’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, che estende tale possibilità alla società incorporante o risultante dalla fusione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della fusione.

Nel caso concreto, la scrivente ritiene che il riferimento ai "maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni" consenta di ricomprendere tutte le differenze emerse in occasione della fusione tra:

  • il valore iscritto in bilancio, secondo corretti principi contabili, dei beni ricevuti dalla incorporante;
  • l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni presso la società incorporata.

In coerenza con la finalità del regime, volta a eliminare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali, l’Agenzia conclude che ALFA può affrancare:

  • sia la quota di maggior valore derivante dal disavanzo da annullamento, pari a euro 15.815.868;
  • sia la quota residua imputata alle immobilizzazioni in contropartita al fondo imposte differite, pari a euro 7.239.333.

Parere dell’Agenzia sulla decadenza per trasferimento delle reti

L’ultimo periodo del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR prevede che, in caso di realizzo dei beni entro il quarto periodo d’imposta successivo all’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto; l’imposta sostitutiva versata viene scomputata dall’imposta sui redditi.

La circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 precisa che i beni si considerano realizzati in caso di:

  • alienazione;
  • conferimento;
  • assegnazione ai soci;
  • autoconsumo;
  • destinazione a finalità estranee.

Non rilevano, invece, i trasferimenti effettuati in operazioni fiscalmente neutrali come fusione, scissione e conferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.

Nel caso di specie, l’articolo 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede che, alla scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas, le reti rientrino nella disponibilità dell’ente locale concedente, senza corrispettivo da parte di quest’ultimo; il nuovo gestore potrà soltanto riconoscere al precedente un rimborso secondo le regole indicate dalla norma.

L’Agenzia qualifica tale evento come cessione a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR e afferma che, in presenza di corrispettivo pari a zero, si genera una minusvalenza deducibile ex articolo 101, comma 1, del TUIR.

Pertanto, se il trasferimento ex lege degli impianti di distribuzione del gas oggetto di affrancamento avviene nel periodo di sorveglianza, la società decade dal regime dell’imposta sostitutiva con gli effetti previsti dall’ultimo periodo dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

Esito finale

La risoluzione conclude che:

  • sono affrancabili anche i maggiori valori iscritti a fronte della fiscalità differita, se correttamente contabilizzati e nei limiti del valore economico attribuibile ai beni;
  • il trasferimento delle reti al Comune concedente, se avviene entro il periodo di sorveglianza, comporta la decadenza dal regime per i beni affrancati.

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