Cassazione Penale, Sentenza n. 41790/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Milano del 20/06/2022 che aveva condannato il ricorrente alla multa di euro 10.000 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto sul territorio italiano senza giustificato motivo non ottemperando all'ordine di espulsione del Questore. In appello e poi in Cassazione la difesa ha dedotto: (1) stato di necessità/giustificato motivo per non allontanarsi, invocando la situazione politica e movimenti eversivi in Tunisia e producendo istanza di protezione internazionale; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione di una relazione affettiva stabile in Italia e dell'intenzione di sposarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sullo stato di necessità perché la difesa ha fornito argomentazioni generiche sulla situazione in Tunisia senza allegare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'impossibilità o il pericolo oggettivo/soggettivo a lasciare il territorio; il giudice ha ricordato che l'onere di allegazione grava sull'interessato. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche: il giudice di merito ha legittimamente negato le attenuanti sulla base dei precedenti penali del ricorrente, scelta compatibile con l'orientamento di legittimità. In conclusione il rigetto comporta conferma della condanna e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 14, comma 5-ter
Riferito come norma che sanziona l'inosservanza dell'ordine di espulsione del Questore (trattenimento sul territorio senza giustificato motivo). La Corte ha precisato che per escludere il reato con il giustificato motivo occorrono elementi concreti e specifici sul caso concreto che rendano inesigibile o pericoloso l'allontanamento.
cod. proc. pen., art. 568, comma 5
Norma processuale richiamata per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione a seguito dell'ordine del Tribunale; utilizzata come riferimento procedurale per l'esame del ricorso.
cod. pen., art. 62-bis
La disposizione sulle attenuanti generiche viene interpretata nel senso che il giudice di merito non è obbligato a motivare su ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi preponderanti che giustificano il diniego; la presenza di precedenti penali può legittimamente motivare la negazione delle attenuanti.
Massime di principio
- Lo stato di necessità o il "giustificato motivo" invocato per non ottemperare a un ordine di espulsione richiede allegazioni e prove concrete e specifiche: la mera evocazione della situazione generale del Paese d'origine (es. instabilità politica) è insufficiente.
- L'onere di allegazione e di prova circa condizioni ostative all'allontanamento grava sull'interessato; bisogna produrre documenti, attestazioni o elementi fattuali (es. richieste di protezione internazionale, referti medici, divieti di viaggio, pericoli specifici) che rendano l'allontanamento oggettivamente o soggettivamente impossibile o pericoloso.
- In tema di attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutte le singole circostanze prospettate dalla difesa; può rifiutare le attenuanti motivando sui fatti di maggiore rilevanza e può fondare il diniego su precedenti penali significativi.
- In appello e in Cassazione è importante far emergere e documentare nei gradi precedenti tutti gli elementi fattuali rilevanti: la Corte di Cassazione controlla soprattutto i profili di diritto e la correttezza della motivazione, non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove non adeguatamente documentate.
- Prassi consigliata in casi analoghi: allegare tempestivamente e in modo dettagliato prove della situazione personale e delle condizioni nei luoghi di provenienza (segnalazioni internazionali, certificazioni sanitarie, istanze di protezione, documentazione su impedimenti al viaggio), documentazione della stabile relazione e progetti di vita (certificati, convivenza, attestazioni) e certificati dei precedenti penali per preparare una strategia difensiva completa.
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