L.R. Abruzzo 19/2001
Modifiche alla L.R. n. 96/2000 recante: Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana. Modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 96/2000 disponendo che la gestione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana sia affidata al Comune di Pescara. Prevede il trasferimento al Comune, da parte della Provincia di Pescara, di studi, piani, progetti e risorse non utilizzate; non comporta nuovi oneri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della gestione della Riserva Naturale Pineta Dannunziana
Modifica della gestione della Riserva Naturale Pineta Dannunziana
La legge regionale Abruzzo 9 maggio 2001, n. 19 interviene sulla disciplina istitutiva della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana, ridefinendo il soggetto competente alla gestione e regolando il passaggio di atti e risorse dal livello provinciale a quello comunale.
Ambito della modifica
Il provvedimento opera esclusivamente sulla L.R. Abruzzo n. 96/2000 e ne modifica la disciplina nella parte relativa alla gestione della Riserva Naturale.
Gestione della riserva
La gestione della Riserva Naturale è attribuita al Comune di Pescara. La precedente previsione contenuta nella legge istitutiva viene quindi sostituita da una competenza comunale diretta.
Trasferimento di studi, piani, progetti e risorse
Dopo l’entrata in vigore della legge, la Provincia di Pescara deve trasferire al Comune di Pescara:
- gli studi, i piani e i progetti già predisposti;
- le risorse non utilizzate relative ai trasferimenti regionali degli anni precedenti.
La norma disciplina quindi il passaggio operativo delle attività e delle disponibilità finanziarie già esistenti, in coerenza con il nuovo assetto gestionale.
Aspetti finanziari
La legge precisa che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla L.R. n. 96/2000. Non introduce quindi nuovi stanziamenti o nuovi costi a carico del bilancio regionale oltre a quelli già contemplati dalla disciplina originaria.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Attualità della disciplina
La legge risulta sostanzialmente di modifica puntuale di una disciplina istitutiva e non contiene regole a termine o misure temporanee. Resta utile solo come testo di coordinamento della legge istitutiva della riserva; in sé non introduce una disciplina autonoma ampia e operativa.
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