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Legge

L.R. Abruzzo 19/2001

Modifiche alla L.R. n. 96/2000 recante: Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana. Modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 19/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 96/2000 disponendo che la gestione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana sia affidata al Comune di Pescara. Prevede il trasferimento al Comune, da parte della Provincia di Pescara, di studi, piani, progetti e risorse non utilizzate; non comporta nuovi oneri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della gestione della Riserva Naturale Pineta Dannunziana

Modifica della gestione della Riserva Naturale Pineta Dannunziana

La legge regionale Abruzzo 9 maggio 2001, n. 19 interviene sulla disciplina istitutiva della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana, ridefinendo il soggetto competente alla gestione e regolando il passaggio di atti e risorse dal livello provinciale a quello comunale.

Ambito della modifica

Il provvedimento opera esclusivamente sulla L.R. Abruzzo n. 96/2000 e ne modifica la disciplina nella parte relativa alla gestione della Riserva Naturale.

Gestione della riserva

La gestione della Riserva Naturale è attribuita al Comune di Pescara. La precedente previsione contenuta nella legge istitutiva viene quindi sostituita da una competenza comunale diretta.

Trasferimento di studi, piani, progetti e risorse

Dopo l’entrata in vigore della legge, la Provincia di Pescara deve trasferire al Comune di Pescara:

  • gli studi, i piani e i progetti già predisposti;
  • le risorse non utilizzate relative ai trasferimenti regionali degli anni precedenti.

La norma disciplina quindi il passaggio operativo delle attività e delle disponibilità finanziarie già esistenti, in coerenza con il nuovo assetto gestionale.

Aspetti finanziari

La legge precisa che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla L.R. n. 96/2000. Non introduce quindi nuovi stanziamenti o nuovi costi a carico del bilancio regionale oltre a quelli già contemplati dalla disciplina originaria.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attualità della disciplina

La legge risulta sostanzialmente di modifica puntuale di una disciplina istitutiva e non contiene regole a termine o misure temporanee. Resta utile solo come testo di coordinamento della legge istitutiva della riserva; in sé non introduce una disciplina autonoma ampia e operativa.

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