L.R. Abruzzo 16/2001
Riconoscimento dell'istituto di Studi Politici S. Pio V come ente d'interesse regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo riconosce l'Istituto di Studi Politici S. Pio V come ente di interesse regionale e ne consente l'eventuale sostegno economico annuale, se previsto dalla legge di bilancio. L'istituto deve promuovere attività scientifiche, formative e culturali per l'Abruzzo e trasmettere ogni anno una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle spese sostenute.
Riconoscimento dell'Istituto di Studi Politici S. Pio V come ente di interesse regionale in Abruzzo
Riconoscimento dell'Istituto S. Pio V come ente di interesse regionale
La legge della Regione Abruzzo riconosce l'Istituto di Studi Politici S. Pio V, con sede in Roma e delegazione regionale per l'Abruzzo in Pescara, come ente di interesse regionale. Il riconoscimento è giustificato dalle finalità istituzionali e dalle attività svolte in ambito scientifico, formativo e culturale.
Contributo regionale annuale
Per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge, all'Istituto può essere concesso un contributo regionale. L’importo non è fissato in modo stabile dalla legge, ma è determinato di anno in anno dalla legge regionale di approvazione o di variazione del bilancio di previsione.
Finalità e attività ammesse
L’Istituto è chiamato a promuovere, organizzare e gestire iniziative riguardanti la Regione Abruzzo nei seguenti ambiti:
- conferenze, congressi, convegni e seminari di studio;
- pubblicazione di studi e ricerche;
- ricerche di interesse culturale e sociale;
- corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
- borse e premi di studio per studenti universitari;
- assegni a dottori di ricerca e laureati con curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Obblighi di rendicontazione
L’Istituto deve trasmettere ogni anno agli assessori regionali competenti e ai consiglieri regionali una relazione dettagliata sull’attività svolta, in relazione all’eventuale contributo concesso. La relazione deve essere corredata dalla documentazione completa delle singole voci di spesa e dal resoconto analitico delle spese sostenute.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri per il bilancio regionale. È inoltre dichiarata urgente e, pertanto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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