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Legge

L.R. Abruzzo 20/2001

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 9/2001 inerente: Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione fino a 3000 abitanti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo modifica la L.R. 9/2001 sulle farmacie rurali, elevando da 1000/1001 a 1500/1501 la soglia di popolazione rilevante. Per il solo anno 2001 differisce al 30 settembre il termine di scadenza e dispone l’erogazione unica di indennità e contributi entro il 31 dicembre.

Modifiche ai contributi per farmacie rurali e proroga termini 2001

Modifiche e proroghe per le farmacie rurali in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 20 del 29 maggio 2001 interviene sulla disciplina già dettata dalla L.R. n. 9/2001 in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località fino a 3.000 abitanti. Il provvedimento aggiorna una soglia demografica e introduce, per il solo anno 2001, alcune proroghe e modalità particolari di erogazione dei benefici.

Modifica della soglia di popolazione

La legge sostituisce nell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 9/2001 i valori inizialmente previsti:

  • la cifra "1000" è sostituita con "1500";
  • la cifra "1001" è sostituita con "1501".

La modifica incide quindi sul perimetro applicativo della disciplina agevolativa per le farmacie rurali, secondo i nuovi parametri demografici indicati.

Termini per l’anno 2001

Per il solo anno 2001, i termini di scadenza previsti dall’art. 4 della legge richiamata sono differiti al 30 settembre. Si tratta di una proroga espressamente limitata a quell’esercizio, senza effetti generalizzati per gli anni successivi.

Modalità di erogazione dei benefici per il 2001

Sempre per l’anno 2001, le indennità e i contributi previsti dalla disciplina vengono corrisposti in un’unica rata entro il 31 dicembre. La previsione introduce quindi, in via temporanea, una modalità semplificata di pagamento dei benefici economici.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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