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Legge

L.R. Abruzzo 14/2001

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato a finanziare programmi di inserimento lavorativo, orientamento, formazione, riqualificazione, sostegno al reddito e incentivi alle imprese. Disciplina destinatari, programmazione annuale, comitato gestionale, assistenza tecnica e copertura finanziaria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il comitato è poi stato soppresso dal 180° giorno successivo alla L.R. 34/2007.

Fondo regionale Abruzzo per l’occupazione dei disabili e incentivi per l’inserimento lavorativo

Fondo regionale Abruzzo per l’occupazione dei disabili

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’istituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, in attuazione della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone disabili. Il Fondo serve a sostenere interventi di inserimento lavorativo mirato e le relative strutture di programmazione, gestione e supporto tecnico.

Finalità del Fondo e tipologie di intervento

Il Fondo regionale è destinato a finanziare il programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Gli interventi possono comprendere:

  • orientamento;
  • formazione e riqualificazione professionale;
  • servizi di sostegno al reddito;
  • incentivi alle aziende per il collocamento mirato.

Destinatari degli interventi

La disciplina riguarda i soggetti destinatari dell’inserimento lavorativo individuati in coerenza con la legge n. 68/1999, cioè:

  • persone in età lavorativa con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo;
  • persone invalide del lavoro;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Le agevolazioni del Fondo sono rivolte inoltre a una pluralità di soggetti che partecipano ai progetti o ne sostengono l’attuazione, tra cui:

  • datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di assunzione;
  • cooperative sociali e consorzi iscritti all’albo regionale;
  • enti locali;
  • ONLUS iscritte all’albo;
  • organismi di volontariato;
  • fondazioni e associazioni con almeno due anni di esperienza in attività di integrazione lavorativa dei disabili;
  • enti pubblici economici;
  • altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire agli obiettivi della legge.

Programmazione regionale annuale degli interventi

La Giunta regionale adotta ogni anno un programma degli interventi per l’inserimento lavorativo dei disabili, sentito l’organismo di gestione del Fondo e su proposta del componente regionale competente. La programmazione si basa sulle indicazioni dei servizi di osservazione di Abruzzo Lavoro, con riferimento al bacino potenziale di collocamento, alle risorse disponibili e ai risultati dei programmi dell’anno precedente.

Il programma annuale definisce in particolare:

  • modalità di presentazione delle domande, dei progetti di inserimento e delle richieste di contributo;
  • obiettivi qualitativi e quantitativi dell’inserimento lavorativo;
  • criteri di priorità per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti, nonché modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
  • attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati e valutazione dei risultati occupazionali;
  • risorse finanziarie impiegate;
  • criteri di riparto del Fondo a livello provinciale;
  • organismi pubblici e privati abilitati all’intervento, direttamente o tramite convenzione;
  • Centri per l’Impiego deputati all’erogazione, previa valutazione dei progetti integrati di inserimento lavorativo;
  • contenuti generali delle convenzioni che i privati devono stipulare con gli enti erogatori;
  • modalità di accredito delle risorse alle province per le funzioni attribuite ai Centri per l’Impiego;
  • tipologie di interventi da promuovere nel rispetto delle finalità della legge.

Organo amministrativo del Fondo

La legge prevede un Comitato per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di politiche attive del lavoro, formazione e istruzione. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive sulla destinazione delle risorse e di verifica dei risultati.

La composizione originaria comprendeva:

  • il componente della Giunta regionale competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
  • un dirigente regionale esperto in politiche attive del lavoro, formazione e istruzione;
  • un dirigente regionale esperto in sicurezza e promozione sociale;
  • un dirigente provinciale esperto in sicurezza e promozione sociale, designato dall’Unione provinciale d’Abruzzo;
  • tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Le sedute erano valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le decisioni erano adottate a maggioranza dei presenti. Ai componenti esterni all’amministrazione regionale era previsto un gettone di presenza. Il Comitato si dotava di un proprio regolamento interno.

Tuttavia, il Comitato è stato soppresso a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34; le funzioni, i rapporti giuridici e le attività in essere sono stati assunti dalla Regione Abruzzo.

Incentivi e regime degli aiuti

La legge prevede la corresponsione di incentivi a favore dei soggetti individuati dalla disciplina, nel limite degli aiuti de minimis e, dopo l’entrata in vigore del relativo regolamento di esenzione in blocco, nei limiti consentiti da tale normativa europea. Per tale ragione non trova applicazione l’obbligo di preventiva notifica previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CEE.

Assistenza tecnica

Abruzzo Lavoro è incaricato di svolgere attività di assistenza tecnica per favorire la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, nel quadro delle attribuzioni già conferite dalla disciplina regionale richiamata.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge è finanziata con le risorse previste dall’articolo 14 della legge n. 68/1999. Il bilancio regionale prevede appositi capitoli di entrata e di spesa, riferiti in particolare a:

  • sanzioni amministrative derivanti dall’articolo 14 della legge n. 68/1999;
  • contributi derivanti dalla medesima norma;
  • Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

Entrata in vigore e applicabilità temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Abruzzo.

Elementi oggi non più attuali

Il meccanismo originario di governance tramite il Comitato per la gestione del Fondo non è più operativo, perché l’organo è stato soppresso dalla normativa successiva richiamata nelle note. Restano invece rilevanti, in linea generale, la finalità del Fondo, la programmazione degli interventi e la disciplina degli incentivi, nei limiti della normativa vigente e dei finanziamenti effettivamente disponibili.

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