L.R. Abruzzo 17/2001
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le strutture di supporto del Presidente e dei componenti della Giunta regionale abruzzese, con autonomia funzionale, organici, assegnazione e trattamento del personale. Tuttavia, l’intero testo è stato abrogato dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35, con cessazione di efficacia dal 45° giorno dalla sua entrata in vigore, salvo i profili storici già esauriti.
Organizzazione delle segreterie della Giunta regionale d'Abruzzo
Organizzazione delle strutture di supporto della Giunta regionale d’Abruzzo
La legge definisce l’assetto delle segreterie e dell’ufficio di diretta collaborazione a supporto del Presidente e dei componenti della Giunta regionale dell’Abruzzo. La disciplina ha natura organizzativa e riguarda esclusivamente il contesto regionale abruzzese, ma il testo consolidato risulta oggi integralmente abrogato e privo di applicazione attuale.
Finalità e funzione delle segreterie
Le strutture di supporto hanno autonomia funzionale e non possono interferire con l’attività delle strutture amministrative regionali né sostituirsi ad esse. Svolgono attività non istituzionalizzate, cioè non riconducibili alle competenze degli uffici regionali ordinari, curando in particolare la preparazione e l’assistenza dei contatti interni ed esterni della struttura con enti, organi e persone.
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente
Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un Ufficio di diretta collaborazione per il supporto diretto, le attività di segreteria, anche particolare, e le relazioni interne ed esterne. La Giunta disciplina con proprio atto competenze, costituzione, funzionamento, articolazione, organizzazione e dotazioni organiche, entro i limiti finanziari della tabella A. L’ufficio è configurato come unità organizzativa complessa con articolazioni complesse e semplici.
La dotazione organica e il tetto di spesa per il personale a tempo determinato sono quelli indicati nella tabella A. In via transitoria confluiscono nell’ufficio le unità organizzative e le dotazioni già assegnate alla Struttura speciale di supporto “Gabinetto della Presidenza” e alla “Segreteria del Presidente”.
I responsabili dell’ufficio e delle articolazioni complesse devono possedere adeguata esperienza professionale e possono essere scelti tra personale regionale a tempo indeterminato, personale di altre pubbliche amministrazioni o soggetti esterni, inclusi dipendenti di aziende o organismi privati. I contratti possono essere di diritto pubblico o privato; se di diritto pubblico si applicano le regole richiamate dalla L.R. 77/1999.
Il responsabile dell’ufficio è nominato dal Presidente con decreto, con un compenso non superiore al trattamento più elevato previsto per i direttori della Giunta e con una indennità annua pari alla più alta retribuzione di risultato dei direttori. Analogamente, i responsabili delle articolazioni complesse sono nominati dal Presidente con decreto e percepiscono un compenso entro il limite massimo previsto per i dirigenti di servizio, oltre a una indennità annua pari alla relativa retribuzione di risultato.
Segreterie dei componenti della Giunta e del Vice Presidente
Ogni componente della Giunta dispone di una propria Segreteria del Componente la Giunta, qualificata come ufficio e quindi come unità organizzativa semplice. Per gli assessori con deleghe riferite a strutture presenti sia a L’Aquila sia a Pescara, la sede è quella indicata dal componente interessato, mentre nell’altra sede possono essere attivate dipendenze per le esigenze istituzionali.
Nell’ambito della dotazione di personale, parte del contingente può essere destinato a prestare servizio presso la dipendenza, su richiesta motivata del componente e previo consenso del personale interessato, senza trattamento di missione. I responsabili delle segreterie possono essere scelti tra personale regionale, personale di altre pubbliche amministrazioni o soggetti esterni, purché in possesso di comprovati requisiti professionali. Se dipendenti pubblici, possono essere collocati in aspettativa senza assegni, con periodo utile ai fini previdenziali e di anzianità.
Per i funzionari direttivi regionali titolari di posizione organizzativa, l’incarico di responsabile di segreteria non fa perdere lo status giuridico di responsabile di ufficio durante l’assegnazione.
A ciascuna segreteria è assegnato personale non superiore alla categoria C, nei limiti della tabella allegata. La Segreteria del Vice Presidente beneficia delle stesse regole sulle sedi e può avere una dotazione incrementata di una unità; la stessa disciplina si applica anche ai componenti che abbiano dipendenze sia a L’Aquila sia a Pescara.
Il personale è assegnato su richiesta nominativa del componente della Giunta. Nel limite di una unità per ciascuna segreteria e di due unità per quella del Vice Presidente, può essere assunto personale a tempo determinato, pieno o parziale, secondo la disciplina prevista dalla legge.
Assegnazione del personale alle segreterie
Il personale può essere assegnato alle segreterie previo assenso dell’interessato e può provenire da:
- Giunta regionale;
- Consiglio regionale;
- Stato, enti locali, altri enti pubblici ed enti strumentali regionali, tramite comando;
- enti pubblici economici o aziende pubbliche/private a prevalente capitale pubblico.
Il personale proveniente dalle categorie esterne indicate è soggetto a limiti quantitativi: complessivamente non più di due unità per la segreteria del Vice Presidente e una unità per ciascuna delle altre segreterie.
L’assegnazione è disposta dal direttore competente per le risorse umane della Giunta, d’intesa con il direttore del Consiglio per il personale consiliare. Per il personale regionale non si applicano i pareri o assensi previsti dalle regole ordinarie di mobilità, né si considerano esigenze della struttura di provenienza o profilo professionale posseduto.
L’assegnazione è temporanea, cessa con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che l’ha proposta e può essere revocata dallo stesso. I dipendenti regionali conservano titolarità del posto e delle funzioni nella struttura di provenienza e vi rientrano automaticamente al termine dell’assegnazione. Conservano inoltre diritti e doveri del proprio stato giuridico, pur essendo alle dirette dipendenze della struttura di assegnazione.
Orario di lavoro, missioni e relativi compensi seguono la normativa regionale applicabile al restante personale. Il rispetto delle norme da parte del personale in forza alle segreterie è attestato dal responsabile della struttura e, per questi, dall’organo di direzione politica. Per le mansioni superiori si rinvia alla disciplina generale del lavoro pubblico.
Incarichi a tempo determinato e rapporti di lavoro
Nell’ambito della dotazione organica e nei limiti previsti, il Direttore per le risorse umane della Giunta può assumere, su richiesta nominativa dell’organo di direzione politica, personale a tempo determinato pieno o parziale in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale nella categoria da assegnare.
A tale personale spetta il trattamento tabellare iniziale della categoria di inquadramento, oltre ai compensi di legge. In luogo del trattamento accessorio è prevista l’indennità disciplinata dalla legge. Il rapporto è regolato dai contratti individuali e dai contratti collettivi del comparto. L’assunzione a termine non costituisce titolo per la stabilizzazione.
Incarichi dirigenziali e responsabilità degli uffici
La responsabilità della Segreteria dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente può essere conferita a un dirigente regionale oppure a soggetti esterni con contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa regionale richiamata. Tali contratti non incidono sul limite percentuale generale previsto per gli incarichi a tempo determinato.
Gli incarichi sono sempre a termine, non oltre la durata della legislatura, e decadono comunque con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che li ha proposti. Ai dirigenti incaricati spetta la responsabilità e il trattamento economico del dirigente di servizio.
Gli incarichi di responsabilità degli uffici previsti dalla legge hanno anch’essi durata non superiore alla legislatura e cessano con la fine dell’incarico dell’amministratore proponente o su sua richiesta. Ai responsabili spettano retribuzione di posizione e retribuzione di risultato nei limiti del CCNL. Se un dipendente assegnato alle segreterie ha già la direzione di un ufficio regionale, la conserva; l’incarico può essere temporaneamente coperto da altri dipendenti di categoria D fino alla fine dell’assegnazione.
Trattamento economico del personale e autisti
Il personale regionale e comandato assegnato alle segreterie conserva il trattamento economico principale in godimento. Per il personale di categoria B e C può essere prevista un’indennità annua mensile, che sostituisce tutte le competenze accessorie del CCNL, compreso lo straordinario, in ragione delle responsabilità, della reperibilità e della disponibilità ad orari disagiati.
Per il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e ciascun componente della Giunta sono previsti due dipendenti con qualifica di autista, scelti tra il personale della Giunta o del Consiglio in possesso del profilo richiesto. La scelta avviene d’intesa e su base fiduciaria, tenendo conto anche della vicinanza dei domicili.
Il personale non impiegato per tale funzione è adibito ad altri compiti nella struttura di provenienza. Si privilegia il personale regionale con profilo di autista; in mancanza, si può ricorrere al comando. Ogni autista è disponibile per l’uso dell’automezzo per un massimo di quindici giorni al mese; nel restante periodo presta servizio presso la segreteria o presso l’ufficio di appartenenza senza straordinario e con fruizione dei riposi compensativi dovuti.
In sostituzione di straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, agli autisti è corrisposta un’indennità omnicomprensiva annua in rate mensili, oltre a un compenso assimilabile alla produttività, da definire in contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sono inoltre previste un’indennità di disagio chilometrica e il rimborso delle spese di missione secondo la normativa vigente.
Regime finanziario e bilancio
La spesa del personale delle segreterie è qualificata come spesa di funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale ed è iscritta in apposito capitolo del bilancio regionale.
La legge reca una copertura finanziaria iniziale per il 2001, mediante riduzione di uno stanziamento esistente e istituzione di un nuovo capitolo. Per gli anni successivi gli oneri sono determinati con le leggi di bilancio. È inoltre previsto un successivo regime di imputazione contabile del trattamento economico del personale assegnato alle segreterie, con distinzione tra trattamento principale e accessorio.
Abrogazioni e rinvio alla Giunta
La legge ha abrogato, dalla sua entrata in vigore, ogni disposizione incompatibile riferita alle strutture organizzative delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Giunta regionale, richiamando espressamente varie leggi regionali pregresse.
La Giunta regionale può modificare la tabella organica con proprie deliberazioni solo per comprovate ed inderogabili esigenze organizzative, ferma restando la dotazione complessiva fissata dalla legge.
Efficacia attuale e deprecazione
Il testo consolidato risulta oggi integralmente abrogato dalla L.R. 26 agosto 2014, n. 35, con cessazione della sua efficacia dal quarantacinquesimo giorno successivo all’entrata in vigore di tale legge. La disciplina ha quindi natura ormai storica e non presenta utilità applicativa attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 mag 2001L.R. Abruzzo 16/2001
- Legge · 9 mag 2001L.R. Abruzzo 18/2001
- Legge · 9 mag 2001L.R. Abruzzo 19/2001
- Legge · 29 mag 2001L.R. Abruzzo 20/2001
- Legge · 18 apr 2001L.R. Abruzzo 14/2001
- Legge · 29 mar 2001L.R. Abruzzo 11/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →