L.R. Abruzzo 11/2001
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Abruzzo per il bilancio 2001 e pluriennale 2001-2003. Introduce agevolazioni IRAP limitate al biennio 2001-2002, soppressioni di tasse di concessione, soglie per crediti/rimborsi di modesta entità, rifinanziamenti e modifiche puntuali a numerose leggi settoriali. Molte misure hanno efficacia solo per il 2001-2003 o sono già superate da norme successive.
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2001
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2001
Il provvedimento reca le disposizioni finanziarie per il bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo. Interviene in modo trasversale su entrate, rifinanziamenti e norme di settore, con numerose misure a efficacia temporalmente limitata all’esercizio 2001 o al triennio 2001-2003.
Disposizioni sulle entrate e agevolazioni fiscali
La legge introduce una riduzione dell’aliquota IRAP al 3,25% per i soggetti passivi che avviano l’attività nel biennio 2001-2002, limitatamente al primo anno di attività e a quello successivo. L’agevolazione opera solo per attività con valore della produzione netta prodotto in Abruzzo non superiore a lire 150.000.000 e non si applica a taluni soggetti del settore finanziario.
Sono inoltre abolite, dal 1° gennaio 2001, varie tasse regionali di concessione elencate puntualmente, tra cui autorizzazioni e concessioni in materia sanitaria, commerciale, agricola, turistica, trasporti, cave, acque minerali e termali, impianti funiviari, navigazione interna e iscrizioni in albi e ruoli.
Per i crediti tributari regionali di modesta entità non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione se l’importo dovuto per ciascun credito e per ciascun periodo d’imposta non supera lire 32.000, salvo il caso di violazioni ripetute per almeno un biennio. Per i rimborsi dei tributi regionali non si dà luogo al rimborso se l’importo non supera lire 20.000, né ai relativi interessi.
Rifinanziamenti e copertura finanziaria
La legge autorizza il rifinanziamento di numerose leggi regionali elencate nel prospetto A, con stanziamenti distribuiti sui bilanci 2001-2003 o su singoli esercizi, e rinvia alla legge di bilancio la copertura complessiva degli oneri. Il prospetto elenca interventi in materia di montagna, invalidità, difesa del suolo, cultura, sanità, turismo, sport, montagna, servizi educativi, archivi, trasporti e altri settori.
Ordinamento degli uffici e personale
Sono introdotte modifiche organizzative in materia di diritto allo studio universitario e di sistemi informativi regionali. È previsto un incentivo all’accesso anticipato al pensionamento per dirigenti a tempo indeterminato che presentino istanza entro il 30 aprile 2001 per il collocamento a riposo dal 1° luglio 2001, con indennità una tantum pari a dodici mensilità; la misura è circoscritta ai dirigenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2000.
È prevista anche l’integrazione della dotazione organica regionale in relazione al personale statale trasferito ai sensi della normativa di conferimento di funzioni amministrative.
Cultura, spettacolo e iniziative sociali/culturali
Il provvedimento interviene su diversi contributi regionali: modifica la disciplina del Premio Sulmona, annulla rate residue di una rateizzazione pregressa, riduce o elimina rifinanziamenti destinati a strumenti informatici per i giovani, musei locali, attività cinematografiche e musicali, risocializzazione dei detenuti, e incrementa il contributo per la Perdonanza Celestiniana.
È inoltre ridefinita la legge regionale n. 49/1999 sugli interventi di rilevante interesse culturale, sportivo, sociale e di investimento, con un lungo elenco nominativo di enti, associazioni, comitati, parrocchie e comuni beneficiari per il 2001, regole di presentazione della relazione progettuale entro 60 giorni e possibilità di anticipo del 70% della somma richiesta. Sono disciplinati anche le modalità di saldo e le cause di riduzione del contributo se il fabbisogno dichiarato risulta inferiore a quello originario.
Assistenza sociale e sanità
Vengono rifinanziate misure a tutela della maternità, con stanziamento destinato alle istanti inserite nella graduatoria 1998. Sono previsti contributi per associazioni e cooperative operanti nel sociale e nel settore dell’handicap, nonché stanziamenti per la lotta al randagismo e la protezione degli animali d’affezione nel triennio 2001-2003.
In materia sanitaria, la Giunta regionale deve presentare entro il primo semestre 2001 linee guida organiche sul rischio amianto, includendo decontaminazione, bonifica, registri tumori ed esposti, conferenza annuale e servizi di assistenza legale e medico-legale. È inoltre ridisciplinato il pronto soccorso: gratuità per le emergenze-urgenze acuite nelle 24 ore precedenti e per i casi seguiti da ricovero, compartecipazione per le prestazioni ordinarie, obblighi informativi nel triage e definizione attuativa entro 180 giorni.
Enti locali, montagna e organizzazione territoriale
Sono modificate le norme regionali sul riordino territoriale dei comuni, sull’esercizio associato di funzioni e servizi e sulle unioni e fusioni comunali, aggiornando i riferimenti al Testo unico degli enti locali. La Regione incentiva le forme associative tra comuni e prevede ulteriori benefici per le fusioni. È aggiornato anche il programma di riordino territoriale e la denominazione del relativo capitolo di spesa.
Per lo sviluppo delle zone montane si rafforzano i poteri sostitutivi regionali in caso di inadempienza delle Comunità montane e si chiarisce che i benefici concessi non possono superare i limiti di aiuto “de minimis” e i massimali comunitari triennali.
Opere pubbliche, edilizia di culto e servizi educativi
La legge modifica varie discipline sugli interventi pubblici: adegua una legge sulle somme residue di programmi pregressi, riorganizza la normativa sugli edifici stabilmente destinati al culto, introduce il vincolo di utilizzo del contributo entro tre anni dalla concessione e sopprime alcuni articoli precedenti.
In materia di servizi educativi per la prima infanzia, viene rifinanziato il contributo ai comuni per la realizzazione degli asili nido, con stanziamento per il 2001.
Trasporti e mobilità
Sono estesi al triennio 1999-2001 gli interventi per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 Adriatica all’A14 nelle zone litoranee abruzzesi, con copertura di spesa per il 2000 e 2001.
Per il trasporto pubblico locale, si proroga al 1° gennaio 2002 l’entrata in vigore di alcune disposizioni tariffarie e si confermano contributi annuali per gli anni 2000 e 2001 da ripartire in proporzione alle percorrenze assentite, con criteri specifici per i servizi urbani.
Turismo e industria alberghiera
Le procedure attuative delle attività promozionali turistiche e del turismo speleologico sono uniformate alla disciplina generale dell’organizzazione turistica regionale. È inoltre previsto che, per i contributi estesi alle cooperative del turismo, la ripartizione avvenga in proporzione al numero dei soci risultanti al 31 dicembre 1999 e, per gli anni successivi, al 31 dicembre di ogni anno.
Foreste, montagna e urbanistica
Per la forestazione e valorizzazione ambientale è ridotto il rifinanziamento previsto per il 2001. In urbanistica viene integrata la disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino, con stanziamento annuo per la gestione ordinaria dell’Ente Parco nel triennio 2001-2003.
Industria e commercio
È disciplinato un sistema di contributi straordinari alle cooperative di garanzia dei commercianti per il 2001, 2002 e 2003, destinati al consolidamento del patrimonio sociale e agli interessi sui prestiti garantiti. La norma prevede criteri di riparto, obblighi di costituzione di fondi separati, erogazione in rate annuali posticipate e vigilanza regionale con ispezioni contabili e amministrative; in caso di irregolarità, la cooperativa perde l’accesso alle agevolazioni per l’anno successivo.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2001. Molte disposizioni hanno però efficacia limitata a specifici esercizi finanziari, in particolare il 2001 o il triennio 2001-2003, oppure riguardano contributi, graduatorie e procedure ormai esauriti.
Obsolescenza complessiva
Il provvedimento mantiene interesse soprattutto storico-sistematico, ma molte disposizioni sono legate a stanziamenti e procedure del 2001-2003, a elenchi nominativi di beneficiari o a norme successivamente modificate o abrogate. Di conseguenza, nel complesso risulta oggi in larga parte superato.
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