Cassazione Penale, Ordinanza n. 19535/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa pluriaggravata a lui ascritto. Sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero erroneamente desunto il dolo e che la condotta riparatoria posta in essere dopo il fatto dovesse escludere l'intento truffaldino originario. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in termini di merito, con argomentazioni in fatto, aspecifiche e sostanzialmente reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello; il ricorso mirava infatti a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori e una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era esente da vizi logici e giuridici e che la Corte territoriale aveva adeguatamente indicato i plurimi elementi ritenuti decisivi per affermare il coefficiente doloso dell'imputato. Ha inoltre precisato che la condotta riparatoria successiva al fatto rileva solo ai fini della quantificazione della pena e non incide sull'accertamento del dolo originario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile UniCredit s.p.a., liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Il reato di truffa è richiamato come fattispecie contestata; la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo va desunto dagli elementi fattuali valutati dai giudici di merito e che una condotta riparatoria successiva non elimina il dolo originario.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 640 c.p. in forma pluriaggravata
La pronuncia riguarda la truffa aggravata nella sua contestazione concreta, ma non entra nel merito delle singole aggravanti, limitandosi a escludere l'illegittimità della valutazione del dolo.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli indizi o degli elementi di fatto già esaminati in appello.
- La condotta riparatoria posta in essere dopo il reato non elimina di per sé il dolo originario, ma può assumere rilievo soltanto sul trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e degli elementi probatori, salvo il controllo sulla logicità e legalità della motivazione.
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