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Sentenza

Sentenza n. 4889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 luglio 2025, n. 6641, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6641 del 25 luglio 2025, che aveva annullato l'aggiudicazione del lotto n. 15 della gara FM4 al RTI con mandataria Engie Servizi e mandante il Consorzio ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e concorrenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha proposto revocazione della sentenza n. 6641/2025 ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 106 c.p.a. Il primo motivo denunciava un errore di fatto nella percezione del contenuto dell'offerta e dei giustificativi presentati dal RTI aggiudicatario durante la verifica dell'anomalia: secondo il ricorrente, le diverse percentuali degli oneri di sicurezza aziendale non avrebbero modificato l'offerta, ma avrebbero soltanto specificato il dato dell'1% già indicato, tenendo conto dei diversi criteri di parametrizzazione dei costi. Il secondo motivo denunciava l'omessa pronuncia sulla domanda formulata nel precedente giudizio di opposizione di terzo, secondo cui, anche in caso di accoglimento dell'appello del concorrente, il giudice avrebbe dovuto rimettere a Consip la valutazione sull'attendibilità degli oneri di sicurezza dichiarati, assicurando al RTI un nuovo contraddittorio nella verifica dell'anomalia secondo gli artt. 88, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 163/2006.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. In via generale ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio deve consistere esclusivamente nell'errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato nella sentenza, ed essere decisivo, ossia causalmente determinante della pronuncia. Non rientrano invece nella revocazione gli errori di valutazione dei fatti, della loro rilevanza o dell'interpretazione del materiale probatorio. Quanto al primo motivo, la sentenza revocanda aveva esaminato espressamente sia l'offerta sia i giustificativi, rilevando la diversa rappresentazione degli oneri di sicurezza e ritenendo che le giustificazioni modificassero l'originaria composizione dell'offerta. La questione costituiva dunque un punto controverso oggetto di valutazione giudiziale, non una svista percettiva revocatoria. Quanto al secondo motivo, l'omessa pronuncia non sussisteva: la questione relativa alla rinnovazione del contraddittorio era divenuta logicamente irrilevante dopo l'accoglimento della censura che aveva determinato l'esclusione automatica del RTI dalla gara. Non essendo più necessaria una nuova verifica procedimentale, mancava il nesso causale tra l'asserito errore e una possibile decisione diversa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Consorzio ricorrente al pagamento di euro 7.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle tre parti resistenti costituite.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    La revocazione delle sentenze amministrative è disciplinata mediante il rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore di fatto revocatorio richiede un'errata o omessa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso, e un nesso causale decisivo con la sentenza; non comprende la diversa valutazione giudiziale di fatti e documenti.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006

    La sentenza revocanda aveva richiamato la necessità di indicare separatamente gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta; tale disciplina è stata utilizzata come parametro per valutare l'asserita modifica dell'offerta in sede di giustificazioni.

  • art. 88, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 163/2006

    La disciplina della verifica dell'anomalia e delle relative scansioni partecipative era invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di rimettere alla stazione appaltante la valutazione sugli oneri di sicurezza e di assicurare un nuovo contraddittorio; la censura è stata ritenuta irrilevante dopo l'esclusione automatica del raggruppamento.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. deve derivare esclusivamente da un'errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali e deve avere condotto il giudice a ritenere esistente un fatto documentale inesistente o inesistente un fatto documentale provato.
  • La revocazione non è proponibile per contestare la valutazione giudiziale del significato, della rilevanza o della portata probatoria di fatti e documenti, anche quando si deduca che tale valutazione sia erronea.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso e non espressamente esaminato nella sentenza; quando il giudice abbia confrontato le contrapposte ricostruzioni e abbia formulato una valutazione, la questione esula dall'errore percettivo revocatorio.
  • L'errore di fatto è revocatoriamente rilevante solo se sussiste un nesso causale decisivo con la pronuncia, tale che l'eliminazione dell'errore possa condurre a una decisione sostanzialmente diversa.
  • L'omesso esame di una censura non integra un errore revocatorio quando la questione sia divenuta logicamente irrilevante per effetto della decisione assunta su altra censura, dalla quale derivi un esito che renda inutile l'esame della questione omessa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoRevocazione e opposizione di terzo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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