Ordinanza n. 1672/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 26.03.2026, prot. Cat. 6F/PASI/2026 protocollo n-OMISSIS- – Questura di Caserta – Divisione PASI – Ufficio Armi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Caserta – Divisione PASI – Ufficio Armi del 26 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di merito dedotti nel ricorso, ma evidenzia, ai fini del fumus boni iuris e dell'interesse ad agire, che il ricorrente era già destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS nel 2016, successivamente confermato da un decreto prefettizio del 2023, entrambi ancora efficaci. Quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile; l'interesse allo svolgimento dell'attività venatoria è stato prospettato come interesse ludico-ricreativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la concessione della misura richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sotto il profilo del fumus e dell'interesse ad agire, ha considerato la persistente efficacia del precedente divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS e della sua conferma prefettizia, elementi che incidono sulla posizione del ricorrente. Sotto il profilo del periculum, ha rilevato l'assenza di allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse all'attività venatoria, avente natura ludico-ricreativa, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico prevalente alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto di detenzione di armi e munizioni costituisce una misura funzionale alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare e dei relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione di una misura cautelare nel processo amministrativo richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
- La persistente efficacia di un precedente divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS e successivamente confermato, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'interesse ad agire e della fondatezza della domanda contro un ulteriore provvedimento in materia di armi.
- L'interesse allo svolgimento dell'attività venatoria ha natura ludico-ricreativa e, nel bilanciamento cautelare, recede rispetto al prevalente interesse pubblico alla tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguita dalla disciplina sulle armi.
- La mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile esclude la sussistenza del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
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