Cassazione Penale, Sentenza n. 635/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Enna per il reato di appropriazione indebita aggravata (pena: 8 mesi di reclusione e 500 euro di multa, con sospensione condizionale della pena). Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: 1) contestazione della penale responsabilità; 2) diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) diniego dei benefici previsti dagli artt. 53 e ss. della L. 689/1981 e dell'art. 175 c.p. (e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente propone una rivalutazione dei fatti e della prova (censura in fatto) non sindacabile in sede di legittimità; sul secondo motivo ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, in quanto decisione discrezionale del giudice di merito motivata e fondata sull'assenza di elementi positivi; sul terzo motivo ha ritenuto congruo anche il diniego dei benefici e della conversione della pena, considerata la personalità e i precedenti dell'imputato. Ha, inoltre, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; non incisiva sul merito, è una norma procedurale richiamata per la regolarità del rito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite all'enunciazione dei motivi nella motivazione della decisione nella cassazione; usata per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio per valutare le censure in cassazione: la Corte ricorda che la violazione di legge è rilevante quando concerne la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, mentre la mera rivalutazione della prova è inammissibile.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che il loro riconoscimento è valutazione di merito discrezionale e può essere escluso per mancanza di elementi positivi, soprattutto dopo la riforma del 2008.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato per spiegare la modifica dell'art. 62-bis: non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; occorrono elementi di segno positivo.
artt. 53 e ss. L. 689/1981
Norme riferite ai benefici e modalità di estinzione/convertibilità delle pene pecuniarie; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dei benefici per ragioni di personalità e precedenti dell'imputato.
art. 175 cod. pen.
Richiamato in relazione alla conversione della pena detentiva in pecuniaria e al riconoscimento di benefici; la Corte ha ritenuto congruo il diniego viste le occasioni precedenti e la personalità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'onere di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione della prova: le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito discrezionale; può essere legittimamente negato se mancano elementi positivi che ne giustifichino l'applicazione, specialmente dopo la riforma del 2008.
- Per ottenere l'annullamento per "violazione di legge" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., occorre dimostrare l'erroneità della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non solo proporre una diversa lettura delle prove.
- Il diniego dei benefici (conversione in pena pecuniaria, riduzioni ex L. 689/1981, art. 175 c.p.) può essere fondato sulla personalità e sui precedenti dell'imputato; la motivazione può essere succinta ma deve essere congrua e non contraddittoria.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò è ordinaria conseguenza dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso.
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