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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45725/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Lisver Binaj per reati di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), deducendo: violazione di legge (artt. 59, 62-bis, 132, 133 cod. pen. e art. 80 DPR 309/1990) e vizio motivazionale per mancata motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'"ingente quantità" (in particolare sulla conoscenza o conoscibilità dell'ingente quantità da parte dell'imputato); mancata valorizzazione, ai fini della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, del percorso di rieducazione e della consapevolezza del disvalore della precedente condotta; e dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (riserbo sulla disciplina della rinuncia all'impugnazione e delle riduzioni di pena) per presunta disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano in gran parte mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; molte deduzioni erano in realtà censure di merito/fatto (vietate in sede di legittimità ex art. 606, comma 3 c.p.p.). La questione di costituzionalità relativa all'art. 442, comma 2-bis c.p.p. è stata ritenuta irrilevante o non proposta davanti al giudice competente (giudice dell'esecuzione) ed è stata già ritenuta manifestamente infondata da precedente giurisprudenza. Quanto al merito, la Corte territoriale aveva compiutamente motivato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione all'ingente quantitativo complessivo (oltre 56 kg netti di hashish, principio attivo pari a 13.992,607 g, ricavabilità di oltre 559.703 dosi) e al contesto (luogo adibito a stoccaggio dall'imputato e consegna programmata di 5 kg a un cessionario), applicando i principi consolidati di legittimità (cfr. Sez. U, Biondi; Sez. U, Polito). Conseguenza: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Norma-base per il reato di traffico di stupefacenti; applicata per la condanna dell'imputato in relazione al possesso/trasporto di ingenti quantità di hashish.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Richiamato in relazione alle conseguenze normative connesse alla fattispecie di stupefacenti; utilizzato nel quadro della valutazione dell'offesa.

  • Codice penale, art. 59

    Regola l'accertamento della colpevolezza in relazione alle circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte ha richiamato che la colpevolezza rispetto all'aggravante può essere accertata anche per ignoranza colposa della circostanza.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiamato tra le norme pertinenti alle circostanze personali; la Corte lo considera nel quadro della determinazione delle attenuanti/aggravanti.

  • Codice penale, art. 132

    Riguarda la determinazione della pena; invocato dal ricorrente e valutato dalla Corte in relazione alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena definitiva; richiamato nella contestazione della valutazione delle circostanze attenuanti.

  • Codice di procedura penale, art. 442, comma 2-bis

    Norma sul procedimento esecutivo e sulla rinuncia all'impugnazione con effetti sulla riduzione della pena; la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non rilevante in cassazione se non prospettata davanti al giudice dell'esecuzione e ha ricordato che tale questione è stata già giudicata manifestamente infondata da precedente pronuncia.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Norma che limita le censure ammissibili in cassazione contro le valutazioni di fatto del giudice di merito; la Corte ha applicato tale principio per escludere le doglianze che tentavano una rivalutazione probatoria.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già decise in appello: il ricorso deve evidenziare specifiche e fondate violazioni di diritto o illogicità della motivazione, confrontandosi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure di fatto o la richiesta di rivalutazione della prova sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità (art. 606, comma 3 c.p.p.); occorre quindi focalizzarsi su vizi giuridici o su profili motivazionali che dimostrino contraddittorietà manifesta o illogicità.
  • L'aggravante dell'"ingente quantità" si valuta non solo in termini assoluti di quantità/principio attivo (con riferimento alle soglie giurisprudenziali consolidate, es. orientamenti 'Biondi' e 'Polito'), ma anche considerando il contesto (luogo di stoccaggio, modalità di detenzione, finalità di spaccio e organizzazione). Per essa è necessario anche accertare la colpevolezza rispetto alla circostanza (la prova che l'agente l'abbia ignorata per colpa può essere sufficiente).
  • Le questioni di costituzionalità relative a talune norme processuali (es. art. 442, comma 2-bis c.p.p.) devono essere prospettate davanti al giudice competente (giudice dell'esecuzione) per essere rilevanti; se non sollevate in sede appropriata possono risultare irrilevanti o inammissibili in cassazione.
  • Nel richiedere la prevalenza di circostanze attenuanti generiche per motivi di rieducazione o ravvedimento personale, è necessario fornire elementi probatori concreti e collegare tale prova alla decisione del giudice di merito; affermazioni generiche sul percorso di rieducazione difficilmente ribaltano una motivazione articolata del giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche (spese processuali e, in casi rilevanti di colpa nella proposta di ricorso, sanzioni come la somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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