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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18873/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Campanella era stato condannato per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (pneumatici usati) sull'area di sua esclusiva disponibilità fino al 21/11/2017. In Cassazione il difensore ha dedotto, tra l'altro, la mancata declaratoria della prescrizione del reato maturata anteriormente alla sentenza d'appello; il PG ha chiesto l'annullamento per prescrizione. La questione centrale è stata la determinazione del regime prescrizionale applicabile ai reati commessi il 21/11/2017, alla luce dell'introduzione della causa di sospensione della prescrizione dalla "legge Orlando" (23/6/2017, n.103) e della successiva abrogazione di quella causa da parte della legge n.134/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo assorbente relativo alla prescrizione: poiché il reato è stato commesso il 21/11/2017 e, in assenza di cause di sospensione, si sarebbe prescritto il 21/11/2022, e poiché la legge n.134/2021 ha espressamente abrogato la causa di sospensione introdotta dalla legge Orlando (art.159 c.p., commi 2 e 4), la disciplina posteriore più favorevole al reo si applica al procedimento. Ne consegue che la prescrizione era maturata prima della pronunzia di appello; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006 (artt. 208, 256)

    Norme ambientali e sulla gestione dei rifiuti che hanno regolato il reato contestato: deposito e raccolta di rifiuti senza autorizzazione (pneumatici usati).

  • Codice di procedura penale (art. 606 lett. e) e lett. n/?)

    Radici formali dei motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione (art.606 lett. e)) e deduzione di nullità o errori (citazione generica nella motivazione del ricorso).

  • Art. 159 c.p. (commi introdotti dalla legge Orlando e successivamente abrogati)

    La Corte ha esaminato la causa di sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi dopo il 3/8/2017, constatandone poi l'abrogazione (commi 2 e 4) da parte della legge n.134/2021 e ritenendo applicabile la disciplina più favorevole al reo.

  • Legge 23 giugno 2017, n.103 ("Legge Orlando")

    Aveva introdotto una causa di sospensione del corso della prescrizione durante i gradi d'impugnazione per reati commessi dopo il 3/8/2017; tuttavia tale causa è stata successivamente abrogata dalla legge n.134/2021.

  • Legge 27 settembre 2021, n.134 (art.2 e disposizioni sul codice penale e di procedura)

    Ha abrogato espressamente i commi 2 e 4 dell'art.159 c.p., eliminando la sospensione introdotta dalla legge Orlando e creando una disciplina più favorevole al reo applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019, con conseguente impatto sul calcolo della prescrizione.

  • Art. 161-bis c.p. (introdotto dalla legge n.134/2021)

    "Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento"

    Norma che, nella riforma del 2021, regola la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione temporale di tali novità rispetto al caso concreto.

  • Art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n.134/2021)

    "La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale"

    La disposizione sull'improcedibilità per superamento dei termini si applica ai reati commessi dal 10/1/2020 e non incide sul caso di specie (fatto del 21/11/2017).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.12602 del 17/12/2015, "Ricci")

    Principio che il ricorso per cassazione non è inammissibile quando l'unica doglianza sia l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello e non eccepita in appello; la prescrizione può essere rilevata in Cassazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di commissione del reato per individuare quale regime prescrizionale si applica: modifiche legislative successive possono introdurre o abrogare cause di sospensione o cessazione della prescrizione con effetto diverso in relazione a date specifiche.
  • Quando una legge successiva abroga espressamente una causa di sospensione della prescrizione, va operata la comparazione tra discipline e applicata la norma posteriore più favorevole al reo (principio di favore previsto dall'art.2 c.p.).
  • La prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello deve essere rilevata e dichiarata, e la Cassazione può annullare senza rinvio anche se la questione non è stata sollevata in appello (ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite).
  • Le novità introdotte dalla legge n.134/2021 (art.161-bis c.p. e art.344-bis c.p.p.) hanno ambiti temporali specifici: l'improcedibilità per superamento dei termini d'impugnazione si applica ai reati commessi dal 10/1/2020; occorre pertanto controllare la retroattività/temporalità delle norme prima di calcolare la prescrizione.
  • In casi di sospensione o di modifiche legislative successive, calcolare concretamente i termini prescrizionali e verificare l'eventuale presenza di cause di sospensione o di interruzione: se la prescrizione è ormai maturata, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

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