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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29311/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli eredi dell'originario attore impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. fondata su una clausola di rinuncia inserita nell'atto di divisione del 21.11.1987. Il ricorso per cassazione deduceva omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che la Corte territoriale aveva valutato solo l'assenza di interclusione assoluta (il fondo ricorrente confina con la pubblica via) senza esaminare la possibile interclusione relativa determinata dal dislivello (CTU: 5-6 metri) e dai costi e difficoltà tecniche che renderebbero l'accesso diretto di fatto impraticabile o sproporzionato

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo per omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme richiamate. Ha censurato la motivazione della Corte d'Appello, che si era limitata a dire che la contiguità col pubblico non escludeva la possibilità di accesso, senza valutare la rilevanza del dislivello e del costo/gravosità degli interventi necessari per realizzare un accesso diretto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Disciplina la servitù coattiva di passaggio; dalla sentenza emerge che una rinuncia preventiva inserita in atto negoziale non può valere a escludere la costituzione di una servitù ope legis quando la rinuncia renderebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di proprietà (es. interclusione assoluta). Tale rinuncia deve essere valutata alla luce della reale possibilità di utilizzo del fondo.

  • art. 1052 c.c.

    Regola i casi di interclusione relativa e le modalità di apertura dell'accesso quando il fondo confina con la pubblica via ma l'accesso diretto è gravoso o difficoltoso. La Corte richiama implicitamente la necessità di valutare l'interclusione parziale (relative impedimenti) e la proporzione tra oneri di apertura e utilità del fondo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norme procedurali di legittimità che consentono la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che tali vizii sussistessero nella motivazione della Corte d'Appello.

  • Atto di divisione notarile 21/11/1987 (clausola di rinuncia)

    "entrambi i lotti vengono sollevati da qualsiasi asservimento e di qualsiasi genere, ivi compresa la captazione e il sollevamento di acqua sorgiva ai quali potessero essere assoggettati sia l’uno che l’altro lotto"

    La clausola negoziale di rinuncia preventiva alla servitù è stata valorizzata dalla Corte d'Appello come ostativa, ma la Cassazione osserva che la validità e gli effetti di tale rinuncia devono essere valutati tenendo conto dell'effettiva praticabilità dell'accesso; se la rinuncia rende l'accesso di fatto impossibile o sproporzionatamente gravoso va verificata la rilevanza dell'interclusione relativa.

Massime di principio

  • La rinuncia preventiva contenuta in un atto negoziale non può escludere la costituzione di una servitù coattiva quando essa comporterebbe l'impossibilità effettiva di utilizzare il fondo (interclusione assoluta).
  • Occorre distinguere tra interclusione assoluta (accesso impossibile) e interclusione relativa (accesso possibile ma gravoso): la valutazione deve essere tecnica e concreta, non basata solo sulla contiguità geometrica col pubblico.
  • Se l'accesso diretto richiede opere di grande entità (es. superamento di dislivelli rilevanti) i relativi oneri economici e tecnici vanno valutati: oneri sproporzionati rispetto al valore o alla destinazione del fondo possono configurare una situazione tale da giustificare la servitù coattiva nonostante una rinuncia preventiva.
  • Il giudice di merito deve prendere in considerazione gli elementi tecnici (CTU, dislivelli, costi stimati, destinazione agricola) e motivare specificamente sul punto; l'omesso esame di questi fatti decisivi legittima la cassazione per omessa valutazione.
  • La mera contiguità del fondo con la pubblica via non esclude, di per sé, l'esistenza di un'interclusione relativa; è necessario verificare l'effettiva accessibilità e i relativi oneri per l'apertura di un accesso diretto.
  • In situazione simile, il ricorrente dovrebbe allegare e far emergere nel giudizio dati tecnici e economici (perizia/CTU) che dimostrino la gravosità o l'impossibilità pratica dell'accesso diretto, affinché il giudice possa valutare la configurabilità della servitù coattiva ai sensi degli artt. 1051-1052 c.c.

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