Cassazione Civile, Ordinanza n. 32350/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso per ottenere tutela rispetto all’asserita turbativa e spoglio del possesso di una servitù di passaggio su una stradina che attraversa un fondo altrui, poi condotto in affitto da altra persona. In primo grado, dopo una precedente fase in cui il ricorrente aveva rinunciato all’azione di spoglio, il Tribunale aveva accolto la tutela di manutenzione del possesso e aveva poi confermato, nel merito, la sostanza del provvedimento, ritenendo già accertato il possesso della servitù in un diverso procedimento. In appello, la proprietaria del fondo aveva contestato quella decisione e la Corte territoriale aveva invece revocato il provvedimento interdittale, ritenendo che il ricorrente non avesse provato i fatti costitutivi della domanda possessoria e che la domanda fosse, in sostanza, una duplicazione del primo giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul procedimento possessorio e sul contraddittorio, sostenendo che l’affittuaria del fondo, inizialmente evocata come soggetto attivo delle molestie, fosse litisconsorte necessaria e che la mancata notificazione dell’istanza di prosecuzione nel merito dovesse comportare l’estinzione del giudizio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa revoca della contumacia, con conseguente errore nella regolazione delle spese; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello liquidato le spese anche in favore dell’affittuaria, rimasta contumace in primo grado e costituitasi solo in appello, nonostante l’appello nei suoi confronti avesse valore di mera litis denuntiatio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate le censure sul litisconsorzio necessario e sulla pretesa omessa pronuncia, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese in favore dell’affittuaria del fondo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado in favore di tale parte. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 703 c.p.c.
Il procedimento possessorio conserva struttura unitaria: la fase di merito è prosecuzione eventuale della fase sommaria e l’istanza di prosecuzione non introduce un nuovo giudizio da notificare alle parti come atto introduttivo autonomo.
art. 669-octies c.p.c.
Richiamato in combinazione con l’art. 703 c.p.c. per affermare l’unitarietà del procedimento possessorio e la prosecuzione della fase sommaria nella fase di merito.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sul contraddittorio; la Corte esclude però che, nel caso concreto, vi fosse litisconsorzio necessario.
art. 112 c.p.c.
La censura è respinta perché la questione delle spese era strumentale al risultato economico e, cadendo la soccombenza in primo grado, veniva meno il presupposto della richiesta di liquidazione anche per il merito.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza; non possono essere liquidate spese in favore di chi, in primo grado, non abbia partecipato al giudizio e non abbia sostenuto spese, né nel grado di appello quando la notifica dell’impugnazione abbia valore di mera litis denuntiatio in cause scindibili.
Massime di principio
- Nel procedimento possessorio, la fase di merito è una prosecuzione eventuale e unitaria della fase sommaria: l’istanza di prosecuzione non ha efficacia introduttiva autonoma e non richiede una nuova vocatio in ius delle parti già evocate con il ricorso iniziale.
- Il litisconsorzio necessario nei giudizi possessori sussiste solo quando il ripristino richiesto comporti un intervento inscindibile nella sfera giuridica di più soggetti; se il fatto lesivo è imputato a singoli autori di spoglio o turbativa, la legittimazione passiva è anche individuale e la domanda può essere coltivata contro uno solo dei responsabili.
- Nei giudizi possessori, la parte che agisce resta onerata della prova dei fatti costitutivi della tutela richiesta; la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire a una carenza probatoria che attiene alla ricostruzione del possesso e della concreta turbativa.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza effettiva: non può essere riconosciuto un compenso per una fase processuale rispetto alla quale la parte non abbia sostenuto spese o quando la sua posizione di vittoria in primo grado venga meno all’esito dell’impugnazione.
- Nelle cause scindibili, la notificazione dell’appello ai convenuti vittoriosi in primo grado ha funzione di mera litis denuntiatio; in assenza di impugnazione incidentale, non sussiste una soccombenza utile a fondare la condanna dell’appellante alle spese in favore dei soggetti soltanto chiamati a conoscenza del gravame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →