Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui venivano recuperati a tassazione componenti negativi ritenuti indebitamente dedotti e contestata l'illegittima applicazione del regime del margine, con riflessi su IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva respinto sia l'appello della società sia quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo: sufficientemente motivato l'atto impositivo per relationem ai verbali della polizia tributaria; non assolto dalla società l'onere di dimostrare la veridicità dei documenti denominati "Kaufvertrag" e i presupposti del regime del margine; ma, al contempo, aveva riconosciuto la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che l'onere probatorio gravasse sull'Amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 75 e 109 TUIR, dell'art. 8 del d.l. 16/2012, conv. in l. 44/2012, e dell'art. 2697 c.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova in ordine ai requisiti di deducibilità dei costi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omesso esame delle prove addotte dall'Ufficio a sostegno dell'indeducibilità per difetto di inerenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, anche dopo la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. 16/2012, nelle operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono deducibili solo se risultano rispettati i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; tuttavia, l'onere di provarne la deducibilità grava sul contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria. Poiché la CTR aveva erroneamente invertito tale onere, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale parametro per la deducibilità dei componenti negativi, unitamente all'art. 109 TUIR, nel valutare il corretto riparto dell'onere probatorio.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per i requisiti di deducibilità dei costi (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità).
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. in l. 26 aprile 2012, n. 44
"Nella determinazione dei redditi... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo..."
La disposizione ha sostituito la previgente disciplina dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 ed ha portata retroattiva ove più favorevole; in materia di operazioni soggettivamente inesistenti non basta il mero coinvolgimento dell'acquirente per escludere la deducibilità, che va comunque valutata secondo i requisiti generali dei costi.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. in l. 26 aprile 2012, n. 44
"ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti..."
La Corte richiama la previsione come parte della riforma che disciplina le operazioni inesistenti, evidenziando che, nei limiti indicati, opera una tassazione del solo margine non ammesso in deduzione e una sanzione amministrativa.
art. 8, comma 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Le innovazioni introdotte dal comma 1 sono applicabili retroattivamente, ove più favorevoli, anche a fatti anteriori, salvo definitività dei provvedimenti già emessi.
art. 2697 c.c.
Il giudice di merito ha erroneamente invertito l'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare i requisiti di deducibilità dei costi, non all'Amministrazione finanziaria.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per sostenere l'omesso corretto apprezzamento degli elementi probatori offerti dall'Ufficio.
art. 116 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per contestare la valutazione della prova operata dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per asserito vizio processuale e mancato esame degli elementi probatori.
Massime di principio
- In tema di costi derivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, ha portata retroattiva ove più favorevole e si applica anche ai fatti anteriori, salvo definitività dei provvedimenti già emessi.
- Per negare la deducibilità dei costi non è sufficiente il solo rilievo della soggettiva inesistenza dell'operazione o il coinvolgimento consapevole dell'acquirente: resta necessaria la verifica dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità del costo.
- Nel contenzioso tributario, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di deducibilità dei costi incombe sul contribuente che ne pretende il riconoscimento; il giudice di merito non può porre tale prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- Laddove il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere della prova in materia di deducibilità dei costi, la decisione è viziata per violazione dell'art. 2697 c.c. e va cassata.
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