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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata l’8 giugno 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento, poiché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento era scaduto prima della proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare la posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna alla luce della direttiva 2005/36/CE e della normativa attuativa, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando il livello, la durata e la qualità della formazione e disponendo, se necessario, misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, anche mediante delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere l’intervento di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiede una valutazione effettiva e complessiva della formazione e delle qualifiche conseguite in altro Stato membro, con possibilità di misure compensative proporzionate in caso di non piena equipollenza.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce il riferimento per l’adozione di eventuali misure compensative dopo la valutazione dell’equipollenza della formazione estera.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero dell’Istruzione, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea è scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente e l’interessato può ottenere l’ordine giudiziale di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione ricevuta, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • La verifica dell’equipollenza di una formazione professionale estera deve considerare anche le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di provenienza e nello Stato in cui viene chiesto il riconoscimento, accertando se esse soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l’accesso all’attività professionale.
  • L’eventuale mancata piena corrispondenza tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato di destinazione non consente di omettere la valutazione dell’istanza, dovendo l’amministrazione disporre, ove necessario, misure compensative opportune e proporzionate.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine specifico per l’adozione del provvedimento espresso e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare qualora l’amministrazione non provveda nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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