Cassazione Civile, Ordinanza n. 00226/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008, emessi ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per incongruenza tra reddito dichiarato e capacità contributiva desunta da spese e indici patrimoniali. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva ribaltato la decisione e dato ragione all'Ufficio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la nullità degli avvisi perché sottoscritti da un funzionario non legittimato in quanto privo di qualifica dirigenziale e nominato illegittimamente; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficienti le giustificazioni fornite per superare la presunzione reddituale; 3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa considerazione di documenti prodotti in primo grado idonei a dimostrare la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla base imponibile, utili a giustificare le spese contestate. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, allegando la domanda e le ricevute; l'Agenzia risultava inserita nell'elenco trasmesso ai sensi del d.l. n. 13/2023.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della l. n. 197/2022, richiamando altresì l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ex art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023. In assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, ha dichiarato estinto il processo, con spese a carico di chi le aveva anticipate, restando ferma la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Invocato per sostenere la nullità degli avvisi di accertamento se sottoscritti da soggetto privo di legittimazione; la Corte non ne esamina il merito perché la lite è dichiarata estinta per definizione agevolata.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base dell'accertamento sintetico fondato sull'incongruenza tra reddito dichiarato e capacità contributiva; anche su questo motivo non vi è decisione di merito per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Riferimento ai motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Riferimento al vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato quale base della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito.
art. 1, commi 186 e segg., L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, che nel caso ha determinato l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede l'effetto estintivo del giudizio in presenza dei presupposti della definizione agevolata.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte rileva l'assenza di diniego ai sensi di tale comma come presupposto per dichiarare l'estinzione.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
Richiamato per l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini della riduzione dei tempi di dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 391, comma 3, c.p.c.
La Corte evidenzia la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulta validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e non sia intervenuto diniego dell'Amministrazione, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L'inserimento della lite nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione ai fini della definizione agevolata costituisce elemento documentale idoneo a comprovare la regolare pendency della procedura e la conseguente estinzione del processo, in assenza di diniego.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le censure di merito o di legittimità formulate contro la sentenza impugnata restano assorbite e non vengono scrutinatE.
- La regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione agevolata, con applicazione del criterio per cui esse restano a carico di chi le ha anticipate.
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