Sentenza del 03/04/2018 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la legittimità e il merito della cartella di pagamento emessa per la riscossione provvisoria delle somme dovute in pendenza del giudizio tributario, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992. Dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti nel giudizio di merito, l'Agenzia delle Entrate aveva disposto lo sgravio della cartella e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato estinto il giudizio, ma aveva condannato l'Agenzia al pagamento delle spese. L'Ufficio ha impugnato esclusivamente tale condanna, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa in esecuzione di una precedente sentenza favorevole all'Amministrazione e che, trattandosi di estinzione del giudizio per sgravio, non ricorresse una soccombenza tale da giustificare la condanna alle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la decisione limitatamente alle spese, disponendone l'integrale compensazione. Ha ritenuto che la cartella fosse legittima e doverosa al momento della sua emissione, perché adottata in applicazione dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e di una precedente sentenza favorevole all'Ufficio. Lo sgravio si era reso necessario soltanto a seguito della successiva sentenza di merito favorevole ai contribuenti. Poiché l'Amministrazione aveva provveduto rapidamente allo sgravio, agendo secondo il principio di lealtà processuale, la soccombenza nel giudizio di merito non poteva essere automaticamente trasferita al distinto giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono quindi rimaste compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 68, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma riguardante la riscossione frazionata o provvisoria del tributo in pendenza del processo tributario.
L'Amministrazione deve procedere alla riscossione provvisoria prevista dalla legge quando sussistono i presupposti derivanti dalla decisione giudiziaria vigente. Se una successiva sentenza modifica l'esito del giudizio, le somme possono essere sgravate, ma l'originaria emissione della cartella non è per ciò solo illegittima.
Art. 88 del codice di procedura civile
Principio di lealtà e probità nel processo.
L'annullamento in autotutela o lo sgravio adottato tempestivamente dall'Amministrazione, quando dipende da un evento sopravvenuto e non da un'illegittimità manifesta originaria, può essere considerato comportamento processuale leale e giustificare la compensazione delle spese.
Cassazione civile, sentenza n. 7273/2016
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale. Occorre verificare se l'atto fosse originariamente manifestamente illegittimo oppure se sia divenuto superfluo o infondato per effetto di una sentenza, di una norma sopravvenuta o di un diverso evento successivo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione emette una cartella in esecuzione di una norma e di una sentenza allora efficaci e favorevoli, l'atto può essere considerato legittimo al momento dell'emissione anche se una successiva decisione giudiziaria ne fa venir meno i presupposti.
- Lo sgravio o l'annullamento in autotutela successivo a una sentenza favorevole al contribuente non determina automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio estinto.
- Per stabilire chi debba sostenere le spese occorre distinguere tra illegittimità originaria dell'atto ed evento sopravvenuto che abbia eliminato la pretesa tributaria.
- La tempestiva esecuzione della sentenza sfavorevole da parte dell'Ufficio e il conseguente sgravio possono essere valutati come comportamento conforme a lealtà processuale e condurre alla compensazione delle spese.
- La soccombenza maturata nel giudizio tributario principale non si trasferisce necessariamente al successivo giudizio relativo alla cartella o alla cessazione della materia del contendere, se quest'ultimo si estingue per un evento sopravvenuto e non per l'illegittimità originaria dell'atto.
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