Sentenza del 03/04/2018 n. 1042 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Accertamento - Società di capitali - Estinzione - Successione o coobligazione nei debiti tributari degli organi sociali - Non sussiste - Accertamento preventivo nei confronti della società in persona dell'ex liquidatore - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, deducendo, tra l’altro, l’omessa o apparente motivazione della sentenza, l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso, l’insussistenza della certezza legale del tributo, l’illegittimità degli atti emessi dopo l’estinzione della società e la mancanza di prova della pretesa tributaria. La questione decisiva riguardava la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di agire direttamente nei confronti dell’ex amministratore per i debiti tributari della società estinta, senza un previo accertamento definitivo nei confronti della società, rappresentata dall’ex liquidatore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e ha riformato la sentenza di primo grado, annullando tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007-2010. Ha ritenuto che l’ex amministratore non sia successore né coobbligato nel debito tributario della società, ma risponda eventualmente sulla base di una distinta responsabilità civilistica ex lege. Tale responsabilità presuppone che la pretesa tributaria sia stata previamente accertata nei confronti della società, in persona dell’ex liquidatore. Poiché l’Agenzia aveva agito direttamente contro l’ex amministratore senza tale previo accertamento, l’azione è stata ritenuta non esperibile. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
L’Amministrazione finanziaria può esperire azione di responsabilità nei confronti del liquidatore o dell’amministratore per le imposte non pagate dalla società, nei presupposti previsti dalla norma.
La norma non trasforma automaticamente l’ex amministratore o liquidatore in debitore del tributo societario. Fondando una responsabilità propria e distinta, richiede la verifica dei presupposti oggettivi della responsabilità e la previa certezza legale del debito tributario.
Art. 19 del D.Lgs. n. 46/1999
La responsabilità prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 è stata ritenuta applicabile alle sole imposte sui redditi.
Artt. 1176 e 1218 c.c.
La responsabilità dell’amministratore o del liquidatore è di natura civilistica e deriva da un’obbligazione propria ex lege, distinta dall’obbligazione tributaria della società.
Art. 92 c.p.c.
Le spese del doppio grado sono state compensate integralmente in ragione della parziale incertezza giurisprudenziale sulla successione nei rapporti della società estinta e del rigetto di uno dei motivi di appello.
Art. 2495 c.c.
È richiamato in relazione alla distinta responsabilità verso i creditori della società estinta, non assimilabile alla responsabilità tributaria propria prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L’estinzione di una società di capitali non comporta automaticamente la successione dell’ex amministratore o liquidatore nei debiti tributari della società.
- L’eventuale responsabilità dell’ex amministratore o liquidatore è autonoma, di natura civilistica e deve essere provata sulla base dei presupposti specifici previsti dalla legge.
- Prima di agire contro l’ex amministratore o liquidatore, l’Amministrazione finanziaria deve accertare la fondatezza e la certezza legale del debito tributario nei confronti della società, nei limiti in cui ciò sia giuridicamente possibile dopo la sua estinzione.
- Un avviso rivolto direttamente all’ex amministratore può essere illegittimo se manca il previo accertamento della pretesa tributaria societaria.
- La responsabilità può richiedere la prova dell’esistenza di attività nel patrimonio sociale e della loro distrazione o mancata destinazione al pagamento delle imposte, oltre agli ulteriori presupposti previsti dalla normativa applicabile.
- La decisione riguarda specificamente il quadro normativo e giurisprudenziale considerato dal giudice; eventuali orientamenti successivi o diversi possono incidere sulla valutazione di casi analoghi.
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