Sentenza del 03/04/2018 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedimento - Percezione di proventi finanziari indicati in dichiarazione dei redditi - Poteri di accertamento dell'Ufficio - Decadenza - Operatività - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza dal potere di accertamento in relazione a proventi finanziari regolarmente indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati percepiti. Il contribuente sostiene che il termine debba decorrere dalla presentazione della dichiarazione, poiché da quel momento l'Ufficio può esercitare i propri poteri di controllo. La disciplina delle dichiarazioni integrative conferma che, per gli elementi oggetto di rettifica, il termine può essere computato con riferimento alla dichiarazione integrativa.
La decisione
La sentenza afferma che, quando i proventi finanziari sono indicati nella dichiarazione relativa all'anno di percezione, il termine per notificare l'avviso di accertamento decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabile, l'avviso doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza. La dichiarazione dei redditi costituisce quindi il presupposto formale dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio del potere accertativo. L'interpretazione risulta favorevole al contribuente, nella misura in cui comporta l'invalidità dell'accertamento eventualmente notificato oltre il termine.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Per i redditi regolarmente dichiarati, il termine decadenziale decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione e non da un momento successivo individuato dall'Ufficio. L'inutile decorso del termine comporta la decadenza dal potere di accertamento.
Art. 2, D.P.R. n. 322/1998
Dichiarazione integrativa.
La dichiarazione integrativa può riaprire il termine di accertamento limitatamente agli elementi oggetto di rettifica, confermando la rilevanza della dichiarazione quale atto formale per il computo dei termini.
Massime di principio
- Quando un reddito o provento è stato regolarmente indicato nella dichiarazione, il termine per l'accertamento decorre dalla presentazione di quella dichiarazione, secondo la disciplina temporale applicabile.
- L'Amministrazione finanziaria non può differire arbitrariamente la decorrenza del termine facendo riferimento a eventi diversi dalla presentazione della dichiarazione, se il dato reddituale era già dichiarato.
- La verifica della tempestività dell'accertamento richiede di individuare l'anno di presentazione della dichiarazione e aggiungere il termine decadenziale previsto dalla legge vigente in quel periodo.
- Una dichiarazione integrativa può incidere sulla decorrenza dei termini, ma normalmente solo per gli elementi reddituali o fiscali effettivamente modificati o integrati.
- La decadenza dal potere di accertamento è una questione preliminare: se l'atto è notificato oltre il termine previsto, l'accertamento può essere annullato senza necessità di discutere nel merito la pretesa tributaria.
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