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Sentenza

Sentenza del 03/04/2018 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - onere della prova - regola generale - art. 2697 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione non può considerarsi provata per il solo fatto che sia contenuta in un atto amministrativo. L'Amministrazione deve fornire la prova dei fatti costitutivi del credito tributario; in mancanza, l'accertamento può essere annullato o comunque non può essere confermato sulla base della sola presunzione di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario. Si afferma che trova applicazione la regola generale dell'art. 2697 c.c.: chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Pertanto, quando l'Amministrazione finanziaria vanta un credito nei confronti del contribuente, deve dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento. Non è sufficiente invocare la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, ritenuta ormai superata.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La norma impone all'Amministrazione finanziaria di provare i fatti costitutivi della propria pretesa tributaria, mentre il contribuente deve provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'atto dell'Amministrazione non è automaticamente considerato legittimo o veritiero: la parte pubblica deve dimostrare i presupposti della pretesa.
  • L'onere probatorio grava inizialmente sull'Amministrazione, che deve provare i fatti costitutivi del tributo, della maggiore imposta o della sanzione richiesta.
  • Il contribuente non deve necessariamente dimostrare in via preliminare l'infondatezza dell'accertamento; deve invece fornire la prova dei fatti che impediscono, modificano o estinguono la pretesa, quando intende fondare la difesa su tali circostanze.
  • In situazioni analoghe, la contestazione può concentrarsi sull'assenza, insufficienza o inidoneità delle prove addotte dall'Amministrazione, oltre che sull'eventuale carenza di motivazione dell'atto.

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