Sentenza del 03/04/2018 n. 293 - Comm. Trib. Prov. Torino
REGISTRO Esenzioni e agevolazioni - Procedura esecutiva immobiliare - Legge applicabile -E' quella in vigore alla data del decreto del Giudice dell'esecuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della disciplina applicabile alle esenzioni o agevolazioni dell'imposta di registro nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Il punto decisivo è stabilire se debba applicarsi la normativa vigente al momento dell'aggiudicazione oppure quella vigente al momento del successivo trasferimento della proprietà. Poiché nelle esecuzioni forzate il trasferimento si perfeziona con il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione e l'imposta di registro è una tassa d'atto, la disciplina applicabile è quella in vigore alla data del decreto, non quella vigente alla data dell'aggiudicazione.
La decisione
È stata esclusa l'applicazione dell'agevolazione prevista da un decreto-legge non ancora convertito, vigente al momento dell'aggiudicazione. Deve invece applicarsi la legge di conversione successivamente entrata in vigore, che aveva modificato la disciplina, poiché al momento del decreto di trasferimento essa era la normativa vigente. Il testo non indica gli importi contestati né il dispositivo formale, ma il principio affermato è favorevole all'applicazione della disciplina vigente al momento del trasferimento.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta di registro
L'imposta di registro è qualificata come tassa d'atto; pertanto, per individuare la disciplina applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui si perfeziona l'atto soggetto a registrazione.
Decreto-legge applicabile al momento dell'aggiudicazione
La disciplina agevolativa contenuta nel decreto-legge non ancora convertito non si applica se, al momento del trasferimento della proprietà, è già entrata in vigore una legge di conversione modificativa.
Legge di conversione del decreto-legge
La legge di conversione, vigente alla data del decreto di trasferimento, prevale ai fini della determinazione dell'imposta di registro, anche se l'aggiudicazione era avvenuta sotto la precedente disciplina.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive immobiliari, ai fini dell'imposta di registro, il momento rilevante è normalmente quello del decreto di trasferimento, perché è tale atto a produrre il trasferimento della proprietà.
- Quando tra aggiudicazione e decreto di trasferimento interviene una modifica legislativa, occorre verificare la normativa vigente alla data del decreto, non necessariamente quella vigente alla data dell'aggiudicazione.
- Le agevolazioni fiscali previste da un decreto-legge non convertito possono essere modificate o non confermate dalla legge di conversione; in tal caso, per gli atti perfezionati successivamente, si applica la disciplina risultante dalla legge di conversione.
- Per stabilire la legge applicabile è essenziale individuare il momento di perfezionamento dell'atto fiscalmente rilevante, distinguendolo da fasi anteriori della procedura, come l'aggiudicazione.
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