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Sentenza

Sentenza del 03/04/2018 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Novara

Registro - Avviso di accertamento - Conferimento di denaro dei soci alla Società, qualificabili come veri e propri finanziamenti inquadrabili in un semplice apporto al patrimonio societario - Applicazione dell'imposta - Natura - Imposta fissa ex art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 - Applicazione - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro dei versamenti effettuati dai soci alla società. L'Amministrazione aveva ritenuto applicabile un'imposta diversa o più gravosa, mentre il ricorrente sosteneva che i conferimenti di denaro fossero qualificabili come finanziamenti o apporti patrimoniali effettuati in conto capitale o a copertura delle perdite, senza una formale modifica del capitale sociale. Pertanto, secondo tale impostazione, doveva applicarsi l'imposta di registro in misura fissa prevista per gli atti societari.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. I versamenti dei soci sono stati qualificati come apporti al patrimonio sociale, effettuati per incrementare il patrimonio della società o costituire un fondo destinato alla copertura delle perdite, senza formale aumento del capitale sociale. È stata quindi riconosciuta l'applicabilità diretta dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, con conseguente conferma della tassazione fissa e rigetto della pretesa impositiva eventualmente fondata su una diversa qualificazione dell'operazione.

Norme richiamate

  • Art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Imposta di registro in misura fissa per gli atti societari rientranti nella disposizione

    La norma è stata interpretata nel senso che gli apporti o finanziamenti dei soci destinati al patrimonio della società, anche se effettuati in conto capitale o a copertura delle perdite e senza formale modifica del capitale sociale, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    Il regime dell'imposta di registro deve essere determinato in base alla natura effettiva dell'atto e dell'operazione societaria documentata.

Massime di principio

  • I versamenti dei soci in conto capitale o a copertura delle perdite, privi di una formale modifica del capitale sociale, possono essere qualificati come apporti patrimoniali o finanziamenti alla società.
  • Quando l'operazione rientra nella disciplina degli atti societari prevista dall'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla documentazione disponibile, non soltanto dalla denominazione attribuita dalle parti.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno indicare chiaramente nell'atto la finalità del versamento, specificando se si tratta di apporto in conto capitale, copertura perdite o finanziamento soci, e se sia previsto o meno un obbligo di restituzione.

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