Sentenza n. 1853/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti di liquidazione e provvedimenti di determinazione del trattamento di fine servizio che non avevano incluso i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri e collocati in quiescenza a domanda con anzianità superiori a 35 anni di servizio utile e 55 anni di età, hanno chiesto l’accertamento del diritto a includere nel calcolo del TFS i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre alla corresponsione delle somme aggiuntive, degli interessi e della rivalutazione. Hanno dedotto la violazione di tale disposizione, poiché il beneficio non era stato riconosciuto in sede di liquidazione. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e la decadenza, sostenendo che il beneficio riguardasse soltanto le cessazioni per età, inabilità o decesso e che, per il personale collocato a riposo a domanda, l’istanza dovesse essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione congiunta dei requisiti di età e servizio, a pena di decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’INPS, quale ente tenuto a corrispondere il TFS e autore della liquidazione contestata, è il soggetto nei cui confronti va instaurata la controversia, anche se ha calcolato la prestazione sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza. Nel merito, ha accolto la domanda. Ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosca il beneficio ai militari delle forze di polizia ad ordinamento militare in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza che la cessazione a domanda impedisca il riconoscimento. La disciplina dei sei scatti ai fini del TFS è distinta da quella della pensione di anzianità e non si adegua automaticamente alle successive modifiche dei requisiti pensionistici. Ha escluso la decadenza: la legge non collega espressamente al mancato rispetto del termine del 30 giugno la perdita del beneficio; letto insieme alla previsione sulla decorrenza del collocamento a riposo, il termine serve a regolare la decorrenza della quiescenza, non a introdurre una decadenza. Ha respinto anche l’obiezione relativa all’estensione del beneficio, rilevando che esso è subordinato ai requisiti legislativi e risponde all’esigenza di omogeneità del trattamento nel comparto sicurezza. Quanto alla prescrizione, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio; il pagamento rateale rileva come riconoscimento del debito. Il TAR ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti, ordinato la rideterminazione della buonuscita includendo i sei scatti e condannato l’INPS al pagamento delle somme risultanti, con interessi legali dal dovuto al soddisfo. Spese compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo regola la decorrenza della quiescenza e non determina, in assenza di una previsione espressa, la decadenza dal beneficio dei sei scatti.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti -esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative- non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi, anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6-bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Il richiamo dell’art. 1911, comma 3, al beneficio dell’art. 6-bis per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare non comporta che la disciplina del TFS sia automaticamente modificata dalle successive variazioni dei requisiti per la pensione di anzianità.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Il Consiglio di Stato ha poi precisato in argomento come la cessazione del servizio a domanda faccia sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; Consiglio Giustizia Amministrativa, 9 marzo 2023, n. 209).
La disciplina richiamata riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del TFS.
art. 81 Cost.
In ogni caso la giurisprudenza ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221)” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675; TAR Calabria, I, 20 febbraio 2026, n. 351).
Il principio di copertura finanziaria non impedisce al giudice di interpretare e applicare una disposizione attributiva del beneficio quando la relativa copertura legislativa esiste.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Nel merito, le censure articolate dai ricorrenti sono fondate, in conformità a precedenti del Tribunale Amministrativo, che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 aprile 2026, n. 673; 30 marzo 2026, n. 605; 29 dicembre 2025, n. 2204; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426; Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9926).
La disposizione è richiamata quale base per la motivazione mediante rinvio a precedenti conformi.
Massime di principio
- Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 può essere riconosciuto ai fini della liquidazione del TFS anche in caso di cessazione volontaria, se al momento del collocamento in quiescenza sussistono i requisiti di età e servizio indicati dalla norma.
- La disciplina dei sei scatti ai fini del TFS è distinta da quella della pensione di anzianità: la corrispondenza originaria tra i rispettivi requisiti non implica una connessione permanente né l’automatico recepimento delle successive modifiche ai requisiti pensionistici.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per presentare la domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal beneficio, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza; il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.
- La prescrizione del diritto ai benefici economici dei sei scatti ai fini del TFS decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale assume rilievo interruttivo in quanto riconoscimento del debito.
- La controversia sul pagamento del TFS va instaurata nei confronti dell’ente previdenziale obbligato a corrisponderlo, anche quando la liquidazione sia stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →