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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01380/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consorzio affidatario di un appalto per la microfilmatura e l’acquisizione dei dati relativi alle schede anagrafiche dei lavoratori ha agito per ottenere il pagamento di somme rilevantissime a titolo di maggiori oneri sostenuti nell’esecuzione del servizio, oltre interessi e maggior danno da ritardato pagamento. La lite nasceva dal fatto che, secondo il consorzio, l’ente committente non aveva messo tempestivamente a disposizione gli archivi, aveva consegnato documenti disordinati e in parte illeggibili, non aveva affidato tutti i documenti previsti dall’intesa originaria e aveva progressivamente ridotto i volumi di lavoro assegnati. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte con condanna al pagamento di interessi su fatture non saldate; in appello il consorzio si doleva, tra l’altro, della mancata valorizzazione di un accordo ministeriale e di delibere interne dell’ente, dell’erronea esclusione della presupposizione, della qualificazione della clausola sul volume di lavoro come non meramente potestativa, del mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., della ritenuta inammissibilità di una domanda di responsabilità precontrattuale e di quella relativa al ritardo nello svincolo della fideiussione, nonché della liquidazione delle spese di lite. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione principale e quella incidentale dell’ente; il ricorso per cassazione articolava undici motivi, tutti respinti, insistendo essenzialmente sull’interpretazione del contratto e degli atti preparatori, sulla qualificazione delle domande nuove e sulla prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la motivazione della sentenza d’appello, l’interpretazione del contratto di appalto, l’esclusione dell’efficacia vincolante dell’accordo ministeriale e delle delibere interne dell’ente, la mancata configurabilità della presupposizione e della condizione meramente potestativa, l’irrilevanza probatoria della relazione della commissione interna, la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate in corso di causa e in appello, l’esclusione del maggior danno da ritardo per insufficienza della prova del ricorso al credito bancario, l’inammissibilità della domanda sul ritardo nello svincolo della fideiussione e la regolazione delle spese processuali. La sentenza ha quindi confermato il decisum della Corte territoriale e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mera riproduzione di altra motivazione non determina nullità se la decisione è comunque riconducibile al giudice e risulta chiara e completa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza per la tecnica redazionale adottata.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è stata ritenuta superata per sopravvenuto venir meno dell’interesse all’esame del motivo.

  • artt. 1355, 1362, 1363, 1366 c.c.

    Usati per contestare l’interpretazione del contratto, la presupposizione e la condizione; la Corte ribadisce i criteri ermeneutici e nega la sussistenza dei presupposti invocati.

  • art. 1987 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che atti preparatori o accordi non sottoscritti dall’ente possano vincolare il rapporto in assenza di contratto scritto.

  • art. 1703 c.c.

    Censura relativa alla relazione della commissione interna; la Corte ne esclude valore confessorio per difetto di potere rappresentativo/dispositivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova; la Corte valorizza la mancanza di prova documentale sufficiente del maggior danno e degli interessi bancari.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato sulla valenza documentale; la Corte nega che la relazione interna abbia efficacia confessorio-probatoria automatica.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un effetto confessori; la Corte lo esclude per mancanza di potere rappresentativo e di disponibilità del diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può apprezzare le prove e le presunzioni; il sindacato di legittimità è limitato al vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda è ammessa solo entro i limiti del thema decidendum e senza pregiudicare il contraddittorio; le domande nuove proposte tardivamente sono inammissibili.

  • art. 1224 c.c.

    Il maggior danno da ritardato pagamento richiede prova idonea; per l’imprenditore può essere presunto, ma nella specie la prova è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato sul tema delle allegazioni e della prova del maggior danno, ma la Corte conferma il rigetto per difetto di prova documentale.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per la dedotta indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto; la Corte esclude che l’oggetto fosse indeterminabile.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte nega che vi fosse una condizione meramente potestativa.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per la qualificazione dell’appalto e dell’oggetto delle prestazioni; la Corte conferma l’ampiezza delle obbligazioni assunte.

  • art. 6 d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    La liquidazione delle spese segue il criterio del valore dichiarato della causa, non quello presuntivo, quando il valore è stato espressamente indicato.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato come criterio per la determinazione del valore della causa quando esso non sia stato dichiarato; nel caso concreto non era applicabile.

  • art. 51, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere a cause analoghe non integra causa di astensione, poiché la norma si riferisce alla medesima causa e non a controversie simili.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è nulla solo perché riproduce, in tutto o in parte, la motivazione di un precedente provvedimento, purché la decisione sia comunque riconducibile all’organo giudicante e le ragioni del decisum risultino chiare, univoche ed esaustive.
  • Negli appalti conclusi da enti pubblici la volontà negoziale va desunta esclusivamente dal contratto scritto e dalle clausole in esso contenute; le delibere interne hanno normalmente valore meramente preparatorio e non possono, da sole, fondare obbligazioni verso il privato se il negozio non è validamente perfezionato.
  • La presupposizione richiede una situazione di fatto o di diritto comune alle parti, obiettivamente certa e assunta come presupposto comune e imprescindibile del negozio; non può essere invocata quando il presunto presupposto dipenda dalla volontà di una sola parte o integri in realtà il contenuto di specifiche obbligazioni contrattuali.
  • Una condizione è meramente potestativa solo se l’evento dipende dal mero arbitrio della parte, senza seri o apprezzabili motivi di interesse o convenienza; non ricorre quando la scelta è collegata a elementi oggettivi e a valutazioni economiche o organizzative.
  • La prova del maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224 c.c. richiede elementi idonei a dimostrare il pregiudizio ulteriore; per l’imprenditore il ricorso al credito può costituire indice del danno, ma la relativa dimostrazione deve essere concreta e non può essere sostituita da mere elaborazioni di calcolo prive di adeguato supporto documentale.
  • Le domande nuove proposte oltre i limiti consentiti dall’art. 183 c.p.c. sono inammissibili anche se connesse alla medesima vicenda sostanziale, quando introducano un diverso petitum o una diversa causa petendi e alterino il thema decidendum con pregiudizio del contraddittorio.
  • La valutazione del contenuto degli atti processuali e l’interpretazione dei motivi di gravame appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale o di un’erronea applicazione di legge chiaramente deducibile.
  • Le relazioni o pareri di commissioni interne di un ente non hanno di regola efficacia confessoria se la commissione non è titolare di un potere rappresentativo o dispositivo del diritto controverso; al più, il loro valore indiziario è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, quando il valore della causa è stato dichiarato dalla parte, si applica il criterio corrispondente al valore dichiarato, non quello presuntivo basato sui parametri legali di scaglione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

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