Cassazione Penale, Sentenza n. 13063/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore della imputata ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, deducendo violazione degli artt. 544 e 585 c.p.p.: sosteneva che il termine per proporre appello scadeva il "18 ottobre 2019" e che l'atto era stato depositato in quella stessa data, quindi tempestivo. La Corte di cassazione ha esaminato gli atti e ha rilevato che la sentenza era stata depositata in udienza con motivazione contestuale e che il termine di quindici giorni previsto dalla normativa decorre dalla lettura del provvedimento in udienza; dal contrasto tra le date riportate è risultato un errore materiale nell'ordinanza impugnata (indicazione dell'8 ottobre) mentre dall'attestazione di cancelleria risultava che l'appello era stato depositato il 9 ottobre 2019, quindi oltre il termine utile secondo le regole di computo dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il termine per impugnare decorre dalla lettura in udienza (art. 585) e che il calcolo dei termini segue la regola generale dell'art. 172 c.p.p. (si esclude il giorno iniziale e si conta l'ultimo giorno). Ha ritenuto che l'indicazione dell'8 ottobre nell'ordinanza impugnata fosse un mero errore materiale e che, secondo l'attestazione di cancelleria, l'atto era stato depositato il 9 ottobre 2019, quindi tardivo. Di conseguenza ha respinto il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 544 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 585 per stabilire il termine di impugnazione previsto per la sentenza di primo grado; la norma è utilizzata nel quadro della disciplina dei termini per proporre appello
art. 585 c.p.p.
art. 585, comma 2, lett. b) decorre "dalla lettura del provvedimento in udienza [...] per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura"
Per le sentenze con motivazione contestuale il termine per impugnare (qui quindici giorni) decorre dalla lettura del provvedimento in udienza; dunque la decorrenza non è la data di deposito materiale ma la data di lettura in udienza, così come rilevabile dagli atti processuali
art. 172 c.p.p.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno"
La disciplina generale del computo dei termini si applica anche ai termini per impugnare stabiliti dall'art. 585: si esclude il giorno iniziale e si conta l'ultimo giorno del termine, rilevando quindi la tempestività solo se l'atto è depositato entro l'ultimo giorno incluso
art. 591 c.p.p.
Il giudice di legittimità è giudice del fatto processuale e può rilevare d'ufficio le cause di inammissibilità; perciò anche l'errore materiale del giudice di merito non impedisce la declaratoria d'inammissibilità se, dai documenti, risulta la tardività
Massime di principio
- Quando la sentenza è resa con motivazione contestuale, il termine per impugnare decorre dalla lettura del provvedimento in udienza (art. 585 c.p.p.) e non dalla sola pubblicazione cartolare
- Il computo dei termini segue la regola generale dell'art. 172 c.p.p.: non si conta il giorno iniziale e si conta l'ultimo; pertanto un atto depositato entro l'ultimo giorno è tempestivo, altrimenti è tardivo
- La data attestata in cancelleria sul deposito dell'atto è determinante per valutare la tempestività; difformità formali o errori materiali nell'ordinanza del giudice di merito non preservano un impugnazione tardiva
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio le cause di inammissibilità e valutare i fatti processuali anche se il giudice di merito ha commesso errori nella motivazione delle date
- In casi simili è fondamentale conservare e produrre la prova del deposito (attestazione di cancelleria, ricevute) e verificare con attenzione il calcolo dei termini secondo le regole di esclusione del giorno iniziale
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