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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1206

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

Normativa europea32018R1206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre contingenti tariffari dell’Unione per talune carni ovine e caprine e per carni ovine trasformate originarie dell’Islanda, in attuazione dell’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Stabilisce i volumi contingenti, i periodi di applicazione e le aliquote di dazio contingentale, prevedendo la gestione secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Per fruire del regime, le merci devono soddisfare le regole di origine del protocollo n. 3 dell’accordo CE-Islanda. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2018 e coordina la nuova disciplina con la soppressione dei contingenti corrispondenti dal precedente regime.

Apertura e gestione di contingenti tariffari dell’Unione, a dazio agevolato o nullo, per carni ovine e caprine e carni ovine trasformate originarie dell’Islanda.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci originarie dell’Islanda classificate nelle voci e sottovoci NC indicate nell’allegato, in particolare carni ovine e caprine (capitolo 02, voci 0204 e 0210) e carni ovine trasformate (sottovoce 1602 90 91). Riguarda gli operatori che immettono in libera pratica tali merci nell’Unione e che intendono beneficiare dei contingenti tariffari annuali previsti. La gestione avviene a livello unionale secondo le regole doganali dell’Unione; il regolamento si applica dal 1° settembre 2018. Sono rilevanti le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo CE-Islanda, applicabili mutatis mutandis ai prodotti ammessi al beneficio. Restano esclusi i prodotti non originari dell’Islanda o non conformi alle condizioni di origine e alle altre disposizioni richiamate.

Apertura e gestione di contingenti tariffari dell’UE per carni ovine, caprine e carni ovine trasformate originarie dell’Islanda

Il regolamento dà attuazione all’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio. La finalità è rendere operativi, in ambito doganale unionale, contingenti tariffari annuali esenti o soggetti a dazio ridotto per specifiche merci originarie dell’Islanda, con gestione separata rispetto al precedente regime del regolamento (UE) n. 1354/2011.

Contesto e coordinamento con il quadro convenzionale UE-Islanda

Secondo i considerando, l’Unione ha già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 per modificare il regime preesistente, aumentando i quantitativi esenti da dazi per le carni ovine e caprine e aprendo un contingente per carni ovine trasformate. Il presente regolamento risponde però all’esigenza di esprimere i quantitativi in tonnellate di prodotto, come richiesto dall’accordo, anziché in tonnellate di equivalente peso carcassa. Viene inoltre chiarito che le merci che beneficiano dei contingenti devono rispettare le regole di origine del protocollo n. 3 dell’accordo CE-Islanda relativo alla definizione di "prodotti originari" e alla cooperazione amministrativa.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regime riguarda le merci originarie dell’Islanda classificate, in particolare, nei codici NC 0204 e 0210 per carni ovine e caprine e nel codice NC 1602 90 91 per carni ovine trasformate. Il beneficio è destinato agli operatori che importano tali merci nell’Unione e le immettono in libera pratica, purché la documentazione doganale e i requisiti di origine risultino conformi. Il testo non istituisce un regime generale per tutti i prodotti agricoli islandesi, ma solo per le categorie espressamente elencate nell’allegato.

Apertura dei contingenti e gestione doganale

L’articolo 1 apre i contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti interessati; l’articolo 2 rinvia per la gestione agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In pratica, l’assegnazione del contingente avviene secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, con il meccanismo ordinario di gestione dei contingenti tariffari previsto dal codice doganale dell’Unione e dai relativi atti di esecuzione.

Requisiti di origine e condizioni per il beneficio

L’articolo 3 stabilisce che, per ottenere il trattamento preferenziale, le merci devono conformarsi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda. Il requisito di origine è quindi centrale: senza prova dell’origine islandese e senza rispetto delle condizioni applicabili, il contingente non può essere utilizzato.

Volumi contingentali, periodi e aliquote

L’allegato definisce in modo puntuale i numeri d’ordine, i codici tariffari, i periodi e i volumi annuali. Per il contingente 09.0833 relativo alle carni ovine/caprine, il volume è pari a 2 117 tonnellate dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2018, 2 783 tonnellate per il 2019 e 3 050 tonnellate per ogni anno civile dal 2020. Per il contingente 09.2118 relativo alle carni ovine trasformate (1602 90 91), il volume è pari a 67 tonnellate per il periodo 1° settembre 2018-31 dicembre 2018, 233 tonnellate per il 2019 e 300 tonnellate per ogni anno civile dal 2020.

Per il contingente 09.0833 l’allegato riporta inoltre un’aliquota del dazio contingentale pari a 0% per il primo periodo e indica anche una voce con aliquota del 10% per la sottovoce ex 0210 99 85, secondo la struttura della tabella allegata. Per il contingente 09.2118 l’aliquota indicata è 0%.

Regola transitoria per il 2018

Il considerando 5 precisa che l’accordo si applica dal 1° maggio 2018 e che, per il primo anno, i quantitativi devono essere calcolati proporzionalmente. Coerentemente, il regolamento fissa i quantitativi per il 2018 dal 1° settembre al 31 dicembre 2018, tenendo conto della decorrenza effettiva del nuovo regime. Per il contingente 09.0833 è inoltre previsto che il volume 2018 venga ridotto degli importi già utilizzati nell’ambito dei contingenti con numeri d’ordine 09.2119, 09.2120 e 09.0790 per dichiarazioni accettate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 agosto 2018.

Rapporto con il precedente regime e data di applicazione

Il regolamento si inserisce nel passaggio dal precedente sistema di contingenti disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. Il considerando 4 richiama la soppressione dei contingenti corrispondenti per i prodotti originari dell’Islanda operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128, così da evitare sovrapposizioni tra vecchio e nuovo assetto. L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° settembre 2018.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti tariffari

L’articolo 1 apre contingenti tariffari dell’Unione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell’Islanda, secondo quanto specificato nell’allegato.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 prevede che i contingenti siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo il criterio cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica.

Requisiti di origine

L’articolo 3 subordina il beneficio dei contingenti al rispetto, mutatis mutandis, delle norme di origine e delle altre disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.

Volumi, periodi e dazi contingentali

L’allegato stabilisce i numeri d’ordine, i codici NC/TARIC, i periodi contingentali e i volumi: per il numero 09.0833, carni ovine/caprine (0204 e 0210 99 21, 0210 99 29, ex 0210 99 85), 2 117 tonnellate per il periodo 1.9.2018-31.12.2018, 2 783 tonnellate per il 2019 e 3 050 tonnellate annue dal 2020, con aliquota 0% per il periodo iniziale e 10% per la sottovoce ex 0210 99 85 nel prospetto riportato; per il numero 09.2118, carni ovine trasformate (1602 90 91), 67 tonnellate per il periodo 1.9.2018-31.12.2018, 233 tonnellate per il 2019 e 300 tonnellate annue dal 2020, con aliquota 0%.

Disciplina transitoria e coordinamento con altri contingenti

Il considerando 5 indica che l’accordo si applica dal 1° maggio 2018 e che i quantitativi del 2018 sono calcolati proporzionalmente; per il contingente 09.0833 il volume 2018 va ridotto degli importi utilizzati nell’ambito dei contingenti con numeri d’ordine 09.2119, 09.2120 e 09.0790 per dichiarazioni accettate tra l’1.1.2018 e il 31.8.2018. Il regolamento si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128, che sopprime i contingenti corrispondenti nel precedente regime del regolamento (UE) n. 1354/2011.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° settembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturascambi internazionaliorigine delle merci

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