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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1204

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1204 della Commissione, del 27 agosto 2018, recante duecentonovantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32018R1204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1204 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’ordinamento dell’Unione misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La modifica consiste nell’inserimento di tre nuove persone fisiche nell’allegato I, con conseguente applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per assicurare l’efficacia immediata delle misure.

Modifica dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nel regolamento (CE) n. 881/2002, con l’aggiunta di tre nuove voci.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i soggetti tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002 nell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. L’intervento riguarda specificamente l’inclusione di tre persone fisiche nell’elenco sanzionatorio con effetto immediato dalla pubblicazione. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1204 della Commissione realizza la duecentonovantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, strumento dell’Unione che impone misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Il provvedimento dà seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 agosto 2018, che ha aggiunto tre nominativi all’elenco sanzionatorio.

Finalità e base normativa

La Commissione adotta il regolamento richiamando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il considerando centrale indica che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche e che tale allegato deve essere aggiornato per recepire le nuove designazioni ONU.

Ambito materiale delle misure

Le misure riguardano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Il regolamento di esecuzione non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna l’elenco soggettivo dei destinatari delle misure restrittive già previste dal quadro normativo vigente.

Soggetti inseriti nell’allegato I

Il testo aggiunge tre persone fisiche all’elenco sanzionatorio, con indicazione dettagliata dei relativi dati identificativi:

  • Mohammed Yusip Karim, con numerosi alias, nato l’11 ottobre 1978 in Indonesia, cittadino indonesiano, presente in Repubblica araba siriana dal 2015, qualificato come alto esponente dell’ISIL;
  • Mohamad Rafi Bin Udin, con vari alias, nato il 3 giugno 1966 in Malaysia, cittadino malese e indonesiano, con diversi indirizzi noti in Malaysia e in Repubblica araba siriana, anch’egli indicato come alto esponente dell’ISIL;
  • Muhammed Reza Lahaman Kiram, con alias indicati in allegato, nato il 3 marzo 1990 nelle Filippine, cittadino filippino, con indirizzi precedenti nelle Filippine e presenza in Repubblica araba siriana dal 2015, anch’egli qualificato come alto esponente dell’ISIL.

Per tutti e tre il testo segnala attività di reclutamento e addestramento di persone a commettere atti terroristici attraverso video online. È altresì riportata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 23 agosto 2018.

Effetti giuridici e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata delle nuove misure. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di tre persone fisiche all’elenco dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.

Nuove persone inserite nell’elenco sanzionatorio

Nell’allegato sono aggiunte tre voci all’elenco delle persone fisiche: Mohammed Yusip Karim; Mohamad Rafi Bin Udin; Muhammed Reza Lahaman Kiram. Per ciascuno sono riportati alias, dati anagrafici, cittadinanza, indirizzi noti, numeri di passaporto o di identificazione, qualifiche/ruolo nell’ISIL e data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 23 agosto 2018.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunelotta al terrorismocongelamento di fondi

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