Regolamento (UE) 2018/1214
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Morcilla de Burgos" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto della precedente pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e respinge le opposizioni ricevute in quanto irricevibili. L’atto ha efficacia diretta e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Iscrizione della denominazione geografica protetta "Morcilla de Burgos" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Morcilla de Burgos" e al prodotto agricolo/alimentare da essa designato, classificato come prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni materiali ulteriori, ma riguarda unicamente la registrazione della specifica IGP.
Registrazione della denominazione "Morcilla de Burgos" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione provvede all’iscrizione della denominazione "Morcilla de Burgos" nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualifica di indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla procedura di registrazione prevista da tale disciplina.
Contesto procedurale e opposizioni
La Commissione ricorda che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente sono pervenute due notifiche di opposizione e due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, presentate dal sig. Iñaki Libano, residente a Colonia, e dal sig. Diego Garcia, rappresentante della società Hydroplus, con sede a Chatou.
La Commissione ha tuttavia giudicato tali opposizioni irricevibili. Il considerando richiama espressamente il principio secondo cui le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda non possono presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni ammissibili, la denominazione deve essere registrata.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1, la denominazione "Morcilla de Burgos" è formalmente registrata come IGP. La registrazione è riferita a un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Ciò comporta la protezione della denominazione secondo il regime UE delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Morcilla de Burgos" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Esito della procedura di opposizione
Nei considerando la Commissione ricorda che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Sono state presentate due notifiche di opposizione e due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, da soggetti stabiliti in Germania e in Francia, ma tali opposizioni sono state giudicate irricevibili perché l’articolo 51 consente la notifica di opposizione alla Commissione solo alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, secondo le condizioni previste dal regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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