Regolamento (UE) 2018/1208
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica tipologia di apparecchio analizzatore di ossigeno, indicandone il codice NC 9027 10 10. La misura è adottata per garantire un’applicazione uniforme della NC nell’Unione, in base alle regole generali di interpretazione e alle note esplicative richiamate. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata (NC) e disciplina dell’uso temporaneo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione. Incide sugli operatori economici che importano, esportano o commercializzano tali merci e sulle autorità doganali degli Stati membri. È inoltre rilevante per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per merci interessate che non siano conformi alla classificazione stabilita. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera dalla sua entrata in vigore; le ITV non conformi possono continuare a essere invocate per tre mesi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208: classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, classificando una specifica tipologia di apparecchio analizzatore di ossigeno nel codice NC 9027 10 10. La Commissione fonda la misura sulle regole generali di interpretazione della NC e sulle caratteristiche tecniche della merce descritta nell’allegato, richiamando anche le note esplicative del sistema armonizzato.
Finalità e contesto normativo
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. Il considerando principale evidenzia l’esigenza di assicurare uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La classificazione prevista si inserisce quindi nel sistema delle regole tariffarie dell’Unione e vincola le autorità doganali e gli operatori per le merci identiche o corrispondenti a quelle descritte.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle merci descritte nell’allegato, cioè a un apparecchio analogico elettrico dotato di sensori, usato come analizzatore di ossigeno. L’apparecchio è descritto come idoneo a rilevare e misurare l’ossigeno in tracce tramite tecnologia coulometrica e a misurare con precisione la percentuale di ossigeno tramite tecnologia paramagnetica; include display LCD, allarme acustico e visivo, uscite analogiche e digitali e porta seriale bidirezionale. L’uso dichiarato è industriale, nel processo del gas e nel controllo qualità.
Criteri di classificazione e codice NC
La Commissione indica che la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali di interpretazione 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9027, 9027 10 e 9027 10 10. L’apparecchio è considerato un prodotto composito, ma la funzione che conferisce il carattere essenziale è la rilevazione e misurazione dell’ossigeno nel gas. Per questo motivo è esclusa la voce 9026, relativa a strumenti e apparecchi di misura o controllo di portata, livello, pressione o altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, poiché gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche sono più specificamente ricondotti alla voce 9027.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede espressamente una tutela transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che risultino non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, secondo l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. La disposizione consente quindi un adattamento graduale degli operatori e delle prassi doganali.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso descritto, un apparecchio analogico elettrico che utilizza sensori per la rilevazione e misurazione dell’ossigeno in tracce e della percentuale di ossigeno nei gas è classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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