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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1213

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)

Normativa europea32018R1213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Rucavas baltais sviests" come IGP, a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione precisa che la domanda presentata dalla Lettonia era stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini. L’atto si limita quindi a iscrivere la denominazione nel registro, indicando anche la classe merceologica di appartenenza e la sua immediata efficacia in tutta l’Unione.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Rucavas baltais sviests" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Rucavas baltais sviests" come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto agroalimentare della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)". Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina in generale il settore dei prodotti lattiero-caseari, ma esclusivamente la registrazione della singola denominazione nel sistema di qualità previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di "Rucavas baltais sviests" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude positivamente la procedura avviata dalla Lettonia per la denominazione "Rucavas baltais sviests".

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama nei considerando che la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la denominazione poteva essere iscritta nel registro.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione di "Rucavas baltais sviests" come IGP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è integralmente obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sul riconoscimento della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Rucavas baltais sviests" è registrata come IGP. La denominazione è collocata nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàindicazioni geograficheetichettatura e certificazione

Testo integrale

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