Regolamento (UE) 2018/1207
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta nell’allegato, ai fini dell’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. La Commissione, sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole di interpretazione della NC, colloca il prodotto nel codice 8517 70 00. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti difformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ai fini doganali, con indicazione del relativo codice NC e della disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, esclusivamente per finalità di classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e quindi per l’applicazione uniforme della tariffa doganale e delle misure collegate negli Stati membri. Incide sugli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali che devono classificare merci analoghe a quelle descritte. Non contiene una disciplina generale di settore, ma una classificazione puntuale di un singolo bene; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono essere ancora invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione richiama il codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013, e adotta una classificazione vincolante per una specifica merce descritta nell’allegato.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel sistema di classificazione tariffaria dell’Unione, che richiede coerenza applicativa tra Stati membri. Nei considerando si evidenzia che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata devono essere applicate uniformemente anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano. La classificazione è stabilita in base alle caratteristiche oggettive della merce descritta nell’allegato e alle pertinenti regole tariffarie.
Ambito della classificazione
L’allegato riguarda un articolo di acciaio non legato laminato a caldo con rivestimento in lega di argento e nichel, di forma rotonda, collegato a un gambo filettato cavo, destinato a essere utilizzato come elemento di regolazione in uno specifico filtro passa banda impiegato nelle stazioni di base delle reti cellulari. Il testo precisa che l’elemento svolge una funzione essenziale di regolazione, agendo come risonatore, e che il suo danneggiamento superficiale altera le onde di radiofrequenza.
Regola di classificazione adottata
La merce è classificata nel codice NC 8517 70 00. La motivazione è che l’oggetto non ha funzione di assemblaggio o fissaggio e dunque non può essere considerato vite o bullone; non può quindi rientrare tra le parti di impiego generale della sezione XV né essere classificato alla voce 7318. Invece, per la sua progettazione, dimensione specifica e inscindibile destinazione funzionale, è considerato parte di una stazione base di rete cellulare ai sensi della nota 2 b) della sezione XVI, e quindi parte di un apparecchio per la trasmissione o ricezione di voce, immagini o altri dati in una rete senza fili.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Il regolamento tutela il legittimo affidamento degli operatori che dispongano di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi alla nuova classificazione: tali ITV possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria rilevante per importatori e consulenti doganali che abbiano fatto affidamento su decisioni tariffarie precedenti.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, ciò comporta l’immediata rilevanza della classificazione stabilita per merci identiche o sostanzialmente equivalenti a quella descritta nell’allegato.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce descritta come articolo di acciaio non legato laminato a caldo con rivestimento in lega di argento e nichel, destinato a fungere da elemento di regolazione in un filtro passa banda per stazioni base di reti cellulari, il codice attribuito è 8517 70 00.
Motivazione giuridica della classificazione
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 2 b) della sezione XVI e sul testo dei codici NC 8517 e 8517 70 00. Il regolamento esclude la classificazione come vite o bullone e quindi come parte di impiego generale della sezione XV, nonché l’inquadramento alla voce 7318. L’elemento è qualificato come parte di un apparecchio per la trasmissione o ricezione di voce, immagini o altri dati in una rete senza fili.
Regime delle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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