Regolamento (UE) 2018/1209
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica calzatura nella nomenclatura combinata, assegnandola al codice NC 6405 20 99. La misura serve ad ապահովare un’applicazione omogenea delle regole di classificazione doganale nell’Unione, sulla base del codice doganale dell’Unione e delle regole generali della nomenclatura combinata. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Classificazione tariffaria uniforme di una specifica calzatura nella nomenclatura combinata (codice NC 6405 20 99).
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, cioè a una particolare calzatura tipo "scarpetta da danza" con tomaia aperta e caratteristiche costruttive specificate. Produce effetti nell’ambito della classificazione doganale nell’Unione europea, ai fini dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata. È rilevante anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci identiche o sostanzialmente corrispondenti, che non siano conformi al regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’articolo 2 prevede un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore per invocare ITV non conformi.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione disciplina la classificazione doganale uniforme di una specifica calzatura descritta nell’allegato. La misura è adottata per garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione, in coerenza con il codice doganale dell’Unione e con le regole generali di interpretazione della nomenclatura.
Finalità e base giuridica
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune. Nei considerando si precisa che, per assicurare l’uniformità di applicazione della nomenclatura combinata, è necessario stabilire disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate nell’allegato.
Ambito materiale della classificazione
L’allegato descrive una calzatura tipo "scarpetta da danza" che copre il piede ma non il polpaccio, con tomaia aperta, realizzata in un unico pezzo di materia tessile cucito alla suola e al tallone, con fodera tessile e con due pezzi di cuoio cuciti sulla suola, uno sotto l’avampiede e uno sotto il tallone. Sono inoltre presenti elementi elastici, pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile e un laccio elastico di chiusura.
La classificazione assegnata è il codice NC 6405 20 99. La motivazione tecnica indica che:
- l’articolo non è escluso dal capitolo 64 ai sensi della nota 1, lettera b), poiché presenta parti della suola esterna cucite;
- la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita;
- poiché il materiale della tomaia costituisce anche parte della suola, la demarcazione tra tomaia e suola viene identificata considerando come suola la parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede;
- la suola esterna è ritenuta di materia tessile, in quanto tale materiale presenta la maggior superficie esterna a contatto con il suolo durante l’uso.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 tutela, in via transitoria, le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non siano conformi al nuovo atto. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata e uniforme per le autorità doganali e per gli operatori economici interessati.
Disposizioni principali
Classificazione della merce descritta nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la calzatura descritta nell’allegato, la classificazione è il codice NC 6405 20 99, relativo ad "altre calzature con tomaie e suole esterne di materie tessili".
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di classificazione richiamati nell’allegato
L’allegato motiva la classificazione facendo riferimento alle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, alla nota 4 del capitolo 64 e al testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 99. Viene spiegato che la merce non è esclusa dal capitolo 64 per effetto della nota 1, lettera b), e che il materiale della suola esterna è la materia tessile perché costituisce la maggior superficie esterna a contatto con il suolo.
Come è indicizzato
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