Cassazione Penale, Sentenza n. 21696/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma di responsabilità per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis d.lgs. n.285/1992), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Nello specifico contesta che la Corte d'appello abbia escluso che l'assunzione di alcool sia avvenuta dopo l'incidente nei circa 13 minuti intercorrenti tra il sinistro e l'arrivo del personale del 118, osservando che la misurazione ematica, effettuata circa 80-85 minuti dopo il sinistro, abbia rilevato un tasso di 2,05 g/l; rileva inoltre che un agente ha percepito alito vinoso solo dopo l'incidente e che il ricorrente potrebbe aver avuto un malore (bronchopneumopatia) che avrebbe causato l'uscita di strada. Infine censura una contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo circa la sanzione accessoria (sospensione vs revoca patente).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto che il motivo riproduca pedissequamente censure già formulate in appello e non svolga una critica argomentata puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, come richiesto per l'ammissibilità. La Corte ha confermato la valutazione del giudice d'appello che ha ritenuto probante il prelievo ematico eseguito circa 85 minuti dopo il sinistro (tasso 2,05 g/l) unitamente al riscontro dell'alito vinoso rilevato prima dell'intervento del 118, escludendo l'assunzione post-sinistro idonea ad annullare il nesso causale con la guida in stato d'ebbrezza. La presunta causa del sinistro per malore da broncopneumopatia è stata ritenuta mera ipotesi non supportata da elementi di fatto. Quanto alla divergenza fra sospensione e revoca della patente, la Corte ha qualificato la discrepanza come errore materiale nella parte motiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis d.lgs. n. 285 del 1992
La norma è stata applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con gradazione superiore a 1,5 g/l; la condanna è stata confermata in base al valore ematico riscontrato (2,05 g/l) e agli altri elementi probatori (alito vinoso). La sanzione amministrativa accessoria prevista (revoca della patente) è obbligatoria ex lege per la gradazione superiore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formulazione sintetica del motivo di ricorso in fase di indicazione del motivo alla Corte; utilizzata solo come riferimento procedurale per l'enunciazione del motivo.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
La regola del cosiddetto 'ragionevole dubbio' è richiamata dal ricorrente ma la Corte di legittimità ha precisato che, in sede di cassazione, la regola rileva solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva; non è possibile una rivalutazione autonoma delle prove.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati riguardo ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, pena l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo articolo per spiegare che la cassazione può rilevare la 'manifesta illogicità' della motivazione; tuttavia tale vizio deve essere evidente e decisivo. L'ipotesi difensiva alternativa, se non inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti, non è sufficiente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutata equamente dalla Corte in relazione al grado di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di argomentazioni già decise in appello, senza specificare dove la motivazione sia viziata, conduce a inammissibilità.
- La regola del 'ragionevole dubbio' non autorizza la Corte di legittimità a rimettere in discussione liberamente la valutazione delle prove; solo una manifesta illogicità o un vizio decisivo della motivazione rendono ammissibile il sindacato.
- Valori ematici rilevati anche con qualche minuto di distanza dal sinistro possono essere ritenuti probanti se corredati da elementi fattuali (es. alito vinoso, osservazioni contestuali) che escludano l'assunzione post-sinistro.
- Ipotesi alternative causali (es. malore medico) devono essere supportate da elementi concreti e pertinenti acquisiti nel processo; mere congetture non modificano il giudizio di responsabilità.
- Errori materiali nella parte motivazionale (es. riferimento a sospensione invece che revoca della patente) non incidono necessariamente sul dispositivo quando la previsione di legge applicabile è univoca; tali errori possono essere considerati rettificabili e non sufficenti a rendere ammissibile il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →