Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasceva da una domanda proposta dai proprietari/usufruttuari dell'unità immobiliare sovrastante o confinante, volta ad accertare l'illegittimità di manufatti realizzati sulla terrazza a livello annessa all'abitazione della controparte, con richiesta di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame e condannato la proprietaria del superattico alla rimozione del manufatto. Contro tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione è intervenuta rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di mandato speciale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, verificandone la conformità ai requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, poiché alla rinuncia avevano aderito le altre parti. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio per cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
"atto di rinuncia ... sottoscritto dalle parti costituite e dai loro procuratori"
la rinuncia al ricorso è efficace se rispetta i requisiti formali previsti dalla norma, compresa la sottoscrizione delle parti o dei difensori muniti di mandato speciale.
art. 391, primo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale al ricorso e della relativa accettazione/adesione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
non si pronuncia la condanna alle spese quando alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia del ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo del contributo unificato, che però resta di stretta interpretazione e non è estensibile ai casi di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente valida e accompagnata dall'adesione delle altre parti o dei loro difensori muniti di mandato speciale, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia con adesione delle controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- L'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è applicabile alla rinuncia del ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze economiche aggravate a carico dell'impugnante non possono essere estese in via analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.
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