Cassazione Penale, Sentenza n. 20293/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di condanna relativa al reato previsto dall'art. 186 c. d. s.; il fatto originario risale al 25/05/2016. Il ricorrente deduceva profili di illegittimità della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il reato è estinto per prescrizione e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha escluso la possibilità di proseguire il processo (anche se vi fossero profili che avrebbero giustificato un annullamento con rinvio), perché l'esistenza della causa estintiva del reato impone la declaratoria immediata dell'estinzione. Non è stata fatta applicazione dell'art. 129, comma ultimo, c.p.p., non risultando evidente il ricorrere di cause di non punibilità. Inoltre, l'estinzione del reato per prescrizione comporta che la competenza ad accertare l'eventuale sanzione amministrativa accessoria spetti in via esclusiva al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada: la sanzione amministrativa accessoria applicata va eliminata e la Corte dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Forlì per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
La fattispecie contestata al ricorrente è quella di cui all'art. 186 c.d.s. (illecito penale contestato), ma la fattispecie relativa al 25/05/2016 è stata dichiarata estinta per prescrizione.
art. 129 c.p.p. (ultimo comma)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 129, c.p.p., in questa sede, perché non risultava evidente il ricorrere di una causa di non punibilità di cui alla norma; dunque non si può estendere la non punibilità in cassazione senza elementi chiari nella motivazione impugnata.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione determina che la competenza ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetta esclusivamente al Prefetto; conseguentemente la sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale deve essere eliminata e la materia rimessa all'autorità amministrativa competente.
Giurisprudenza citata
Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
La Corte richiama orientamenti secondo cui, quando ricorre una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), è obbligatoria la declaratoria immediata dell'estinzione e non è compatibile la prosecuzione del processo né l'annullamento con rinvio; pertanto la sentenza va annullata senza rinvio.
Massime di principio
- Se in Cassazione emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte deve dichiarare immediatamente l'estinzione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio; non è possibile rinviare per ulteriore giudizio penale.
- La presenza di una causa estintiva del reato prevale sull'esame dei profili di merito della decisione: anche se i motivi di impugnazione fossero fondati, la declaratoria di estinzione impedisce la prosecuzione del processo penale.
- L'art. 129 c.p.p. (ultimo comma) non può essere applicato in cassazione se non è manifesto e provato il ricorrere di una causa di non punibilità: la Corte richiede evidenze chiare nella motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il reato penale è estinto per prescrizione, le eventuali conseguenze amministrative (sanzioni accessorie previste dal codice della strada) vanno trattate dall'autorità amministrativa competente (Prefetto) ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada; la sanzione accessoria applicata in sede penale deve essere eliminata e la pratica trasmessa al Prefetto.
- In casi simili è fondamentale verificare i termini di prescrizione rispetto alla data del fatto e, se maturata, chiederne la declaratoria immediata per ottenere l'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →