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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7807/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per violazione di legge, ritenendo illegittima l'applicazione delle pene accessorie al di fuori dei casi consentiti dall'art. 445 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che imponeva le pene accessorie fallimentari e ha disposto la loro eliminazione, mantenendo invece intatta la parte relativa alla pena principale e ai benefici concessi.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sostenendo la violazione dell'art. 445, comma 1 c.p.p.: nonostante la pena principale concordata e applicata fosse inferiore ai due anni (1 anno e 5 mesi), il giudice ha autonomamente irrogato le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare, ritenendole obbligatorie.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero e la sua omologazione; qui rilevante perché il patteggiamento aveva riguardato solo la pena principale.

  • art. 445, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie, anche se obbligatorie per legge; norma invocata per escludere le pene accessorie nel caso di pena concordata inferiore ai due anni.

  • art. 445, comma 1-ter c.p.p.

    Indica le eccezioni alle pene che possono comunque essere disposte anche nei casi di patteggiamento breve; la Corte rileva che le pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216 legge fall. non rientrano tra queste eccezioni.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Prevede specifiche pene accessorie per reati fallimentari; il giudice di merito le aveva applicate ritenendole obbligatorie, ma la Corte ha ritenuto che non possano essere imposte in presenza del patteggiamento con pena detentiva ≤2 anni.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019 (Rv. 278882)

    Precedente secondo cui le pene accessorie non previste dall'art. 445, comma 1-ter, non possono essere applicate quando è stato patteggiato una pena detentiva non superiore a due anni.

Massime di principio

  • Quando l'imputato patteggia ai sensi dell'art. 444 c.p.p. una pena detentiva non superiore ai due anni, il giudice non può aggiungere pene accessorie obbligatorie previste da altre norme, salvo quelle espressamente contemplate dall'art. 445, comma 1-ter c.p.p.
  • L'applicazione di pene accessorie non previste tra le eccezioni dell'art. 445, comma 1-ter, costituisce violazione di legge e comporta l'annullamento senza rinvio della statuizione relativa a tali pene.
  • In fase di accordo per il patteggiamento è importante verificare espressamente se l'accordo comprende (o esclude) le pene accessorie; in mancanza, se la pena concordata è ≤2 anni, tali accessori non possono essere imposti.
  • La concessione dei 'doppi benefici' o altri benefici di legge non incide sulla preclusione dell'applicazione di pene accessorie prevista dall'art. 445, comma 1 c.p.p.
  • Se il giudice ritiene indispensabile l'applicazione di determinate pene accessorie, l'unica via corretta è evitare il patteggiamento o negoziare una pena principale superiore ai due anni ovvero prevedere espressamente nell'accordo le misure compatibili con l'art. 445, comma 1-ter.

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