Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29861/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso (silenzio-rifiuto) su un'istanza con cui un contribuente chiedeva la restituzione dell'IRPEF ritenuta versata in eccesso nell'anno 2009 sulle somme corrisposte quale incentivo all'esodo. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) denuncia della violazione dell'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006, dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, e degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., sostenendo che la CTR avesse richiamato indebitamente la circolare n. 10/E del 16.2.2007 e che la motivazione fosse apparente per mancata verifica dei requisiti dell'agevolazione fiscale; (2) denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c.; (3) omesso esame della documentazione relativa al piano di incentivo all'esodo del 1999, poi prorogato al 2006 e al 2011, assumendo che il rapporto fosse cessato in attuazione di atti o accordi anteriori al d.l. n. 223/2006; (4) errata valutazione della quietanza di pagamento, per aver attribuito rilievo alla mancata sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente e alla conseguente minore attendibilità probatoria del documento.

La decisione

La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o comunque infondati, escludendo che il richiamo alla circolare ministeriale integrasse ratio decidendi, poiché la decisione della CTR si fondava invece sulla norma di legge dell'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006, che continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti cessati prima della sua entrata in vigore o in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo logico-giuridico. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006

    continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La disposizione salvaguarda l'applicazione della precedente disciplina agevolativa alle somme erogate per rapporti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto o in attuazione di accordi con data certa anteriore.

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma abrogata dal d.l. n. 223/2006, ma ancora applicabile nei casi espressamente salvati dalla disciplina transitoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare omesso esame di fatti e documenti; la Corte ribadisce che non consente il riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare una pretesa pronuncia non corrispondente alla domanda; la censura non è stata accolta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio degli atti e delle sottoscrizioni.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla data certa degli atti e degli accordi rilevanti ai fini del regime agevolativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce l'insindacabilità del relativo apprezzamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma applicata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è censurabile la motivazione che richiami argomenti meramente rafforzativi o ad abundantiam, se la decisione di merito trova autonoma e sufficiente base in una ratio decidendi di legge; manca, in tal caso, l'interesse a impugnare il passaggio argomentativo non decisivo.
  • La denuncia di omesso esame di documenti o fatti non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove e la selezione degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito.
  • La contestazione della valutazione di una quietanza o di altri documenti, quando miri a sostituire la lettura del ricorrente a quella del giudice di merito, è inammissibile in cassazione se non denuncia un reale omesso esame o una violazione dei limiti legali di valutazione della prova.
  • In tema di incentivo all'esodo, la disciplina transitoria che salva il previgente regime fiscale opera solo quando le somme siano corrisposte per rapporti cessati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina o in attuazione di accordi aventi data certa anteriore, secondo un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.