Sentenza n. 4589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 555 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva annullato l’aggiudicazione del servizio di gestione del micronido comunale e condannato il Comune al risarcimento di euro 9.255,63
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato limitatamente alla quantificazione del risarcimento riconosciuto all’impresa concorrente pretermessa. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., eccesso di potere per erronea valutazione, omesso esame di un aspetto determinante, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sostenendo che l’impresa non avesse provato adeguatamente l’an e il quantum del lucro cessante. Secondo l’appellante, il profitto avrebbe dovuto essere calcolato considerando esclusivamente l’utile effettivamente ricavabile dalla struttura dei costi risultante dall’offerta, con esclusione delle somme destinate alle retribuzioni, e avrebbe dovuto ammontare a soli euro 1.626,75. Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente violazione dell’art. 2697 c.c. e motivazione insufficiente, contestando il riconoscimento del danno curriculare in assenza di prova specifica e sostenendo che la modesta entità dell’appalto non avrebbe inciso sulla competitività futura dell’impresa. L’appellata ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica al raggruppamento aggiudicatario, controinteressato in primo grado, e ne ha contestato nel merito la fondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, assorbendo l’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha ritenuto provato il danno da mancato utile mediante una dettagliata relazione di stima, corredata da relazione asseverata, prodotta in primo grado e mai contestata dal Comune. La documentazione dimostrava che l’impresa poteva sostenere costi orari inferiori alle tabelle ministeriali per il minor tasso di assenteismo e per l’effettiva misura dei premi INAIL, nel rispetto dei minimi salariali inderogabili. Il giudice ha escluso che l’offerta economica potesse essere considerata equivalente alla mera somma dei costi, poiché la partecipazione alla gara presuppone l’interesse a conseguire un utile e sarebbe irragionevole destinare i fattori produttivi per sette mesi a un servizio remunerativo per soli euro 1.625,75. Ha confermato la liquidazione equitativa del lucro cessante nella misura del 50% della pretesa, pari a euro 8.814,89, poiché non era stata fornita la prova compiuta dell’impossibilità di impiegare i fattori produttivi in altre commesse. Ha inoltre confermato il riconoscimento del danno curriculare, ritenendo che l’esecuzione dell’appalto avrebbe prodotto un vantaggio economicamente valutabile in termini di accrescimento della capacità competitiva, della popolarità e dell’immagine professionale dell’impresa, in particolare perché essa aveva sede in una regione diversa da quella di esecuzione. Ha tuttavia precisato che la concreta liquidazione corretta era quella di euro 440,74, pari al 5% del danno da mancato utile liquidato, anziché il 10% indicato nella motivazione del TAR. È stata quindi confermata la somma complessiva di euro 9.255,63. Spese di giudizio integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L’impresa danneggiata deve provare l’an e il quantum del danno; tale onere può essere assolto mediante una relazione di stima dettagliata, asseverata e non contestata dalla stazione appaltante.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione richiede la prova del pregiudizio e consente la relativa liquidazione secondo i criteri applicabili nel processo amministrativo.
art. 40 c.p.a.
È richiamato dal Comune in relazione all’onere di allegazione e prova della domanda risarcitoria.
art. 124, comma 1, c.p.a.
È richiamato con riguardo alla tutela risarcitoria conseguente all’illegittima aggiudicazione e alla necessità di provare il danno subito.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della gara quale base normativa del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 95 c.p.a.
È richiamato dall’appellata per sostenere l’inammissibilità dell’appello non notificato al controinteressato; la relativa eccezione è stata assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio per mancata aggiudicazione, l’impresa deve provare l’esistenza e l’entità del danno; una relazione di stima dettagliata, corredata da asseverazione e non specificamente contestata dalla stazione appaltante, può costituire prova sufficiente dell’an e del quantum del lucro cessante.
- Il lucro cessante da mancata aggiudicazione non si identifica necessariamente nella differenza tra il corrispettivo contrattuale e le sole spese retributive o nei costi indicati nell’offerta: l’offerta economica rappresenta il corrispettivo dell’attività imprenditoriale e l’esecuzione dell’appalto è normalmente orientata anche al conseguimento di un utile.
- In assenza della prova che l’impresa non avrebbe potuto impiegare i propri fattori produttivi in altre commesse, il lucro cessante derivante dalla mancata aggiudicazione può essere liquidato equitativamente in misura ridotta rispetto all’utile integralmente richiesto.
- Il danno curriculare costituisce una componente dell’interesse positivo risarcibile in caso di mancata aggiudicazione, poiché l’esecuzione di un appalto pubblico può accrescere la capacità competitiva, l’immagine professionale e la possibilità di ottenere ulteriori commesse.
- La liquidazione del danno curriculare non è necessariamente automatica o integrale: deve essere rapportata all’importanza concreta dell’appalto e può essere determinata equitativamente in una percentuale del lucro cessante, considerando il vantaggio professionale e competitivo ragionevolmente conseguibile.
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