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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05682/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 99 cod. pen. per l'applicazione della recidiva reiterata/infraquinquennale ritenuta dal giudice di merito; si eccepisce che le tre condanne pregresse per stupefacenti sono remote e non omogenee rispetto al fatto attuale e che le due condanne per reati in materia di armi sono successive e quindi non potevano essere considerate; 2) violazione processuale ex art. 125 c.p.p. per mancata motivazione circa la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (scarsa offensività delle armi, residuati bellici, una arma priva di caricatore); 3) vizio di motivazione per mancata sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare, nonostante fosse già concessa per altro procedimento, in ragione della modesta gravità, del comportamento e delle condizioni personali dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo della recidiva: ha annullato con rinvio la statuizione relativa alla recidiva (obbligando il giudice di rinvio a chiarire quali precedenti siano stati ritenuti rilevanti, quale tipo di recidiva si applichi e l'effetto sul trattamento sanzionatorio) a causa di lacune motivazionali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (attenuante art. 5 l. n. 895/1967) rilevando che la difesa non ha svolto una critica specifica alla valutazione tecnica di primo grado che ha descritto elevata potenzialità lesiva delle pistole (citando la consulenza tecnica); ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo sulla sostituzione della pena, confermando la logica motivazione del giudice di merito circa l'esistenza di elementi che giustificano una prognosi negativa (gravità del fatto, precedenti, nuovo reato). In sintesi: annullamento con rinvio solo sulla recidiva; rigetto/sostanziale conferma sul resto.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte richiede una motivazione puntuale su quali precedenti si considerino, sul tipo di recidiva (semplice, reiterata, aggravata, infraquinquennale) e sull'incidenza concreta sull'aumento di pena; non è consentito basarsi su fatti successivi alla commissione del reato giudicato e il conteggio dell'eventuale prescrizione infraquinquennale va operato con riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza presupposto.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    L'eccezione riguarda la carenza motivazionale: la Corte osserva che il giudice non è tenuto a rispondere a richieste generiche o non specificamente dirette a confutare risultanze tecniche di primo grado; la richiesta di attenuante formulata senza una critica puntuale è inammissibile.

  • art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895

    L'attenuante per la scarsa offensività delle armi richiede valutazione dell'intrinseca potenzialità offensiva; se la consulenza tecnica indica elevata potenzialità lesiva (es. calibro 9 parabellum con potenziale di pistole mitragliatrici), l'attenuante non è ravvisabile.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 7242 del 08/04/1992, Trubia)

    "in tema di reati concernenti le armi, criteri primari di valutazione ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 sono tutte le circostanze direttamente riguardanti l'intrinseca potenzialità offensiva di un'arma da fuoco; potenzialità che non può essere aprioristicamente giudicata di lieve entità tutte le volte in cui non si sia in presenza di un'arma da guerra"

    Conferma il principio che la valutazione della lieve offensività è tecnicamente ancorata alla potenzialità offensiva dell'arma e non può essere presunta in assenza di elementi tecnici contrari.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi)

    "ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto il medesimo reato presupposto"

    Per l'accertamento dell'eventuale recidiva infraquinquennale il termine quinquennale si calcola dalla data di irrevocabilità della sentenza antecedente, non dalla data di commissione del reato precedente.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini)

    "in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice"

    La recidiva reiterata puo' trovare applicazione nel giudizio di cognizione se esistono più sentenze definitive per reati precedenti che dimostrino accresciuta pericolosità, purché il giudice motivi specificamente tale valutazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la recidiva (in specie la recidiva reiterata o l'aggravata infraquinquennale) il giudice deve indicare esplicitamente quali precedenti vengono considerati, il tipo di recidiva ritenuta e motivare l'effetto sulla pena; non è sufficiente un richiamo generico ai precedenti.
  • Nel calcolo dell'eventuale recidiva infraquinquennale il dies a quo è il passaggio in giudicato della sentenza precedente, non la data di commissione del reato; inoltre non si possono utilizzare per valutare la recidiva fatti commessi successivamente al reato in esame.
  • Una richiesta di attenuante basata sulla presunta scarsa offensività di armi richiede che la difesa contrasti specificamente le risultanze tecniche di primo grado: in presenza di una consulenza che evidenzia elevata potenzialità lesiva, l'attenuante è difficilmente applicabile.
  • La sostituzione della pena detentiva con misure alternative non è automatica: il giudice di merito può motivare una prognosi negativa sulla base della gravità del fatto, del numero/natura dei precedenti e del comportamento dell'imputato, conformemente ai principi di legittimità.
  • In appello e in Cassazione le questioni di motivazione vanno affrontate con censure specifiche: doglianze generiche sulla mancanza di risposta del giudice sono spesso dichiarate inammissibili se non contrastano i presupposti fattuali o tecnici adottati dal primo giudice.

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