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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 101 del 12/03/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 101 del 12 marzo 2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e, nonostante ciò, non ricevuto il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma successivamente ha comunicato e documentato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha corrisposto il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ha quindi rilevato il venir meno dell'interesse della ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta né impartire ulteriori prescrizioni esecutive. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro per gli anni scolastici considerati.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alla pretesa sostanziale azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari ritenuti applicabili a giudizi seriali analoghi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo sostanziale risultante dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il giudizio di ottemperanza si è reso necessario a causa dell'originaria mancata esecuzione del giudicato; le spese possono quindi essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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