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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2007, determinando, sulla base degli studi di settore, un reddito imponibile di 332.527 euro, a fronte di una perdita dichiarata di 103.984 euro. La società aveva contestato l'applicabilità dello studio di settore e aveva sostenuto che lo scostamento fosse giustificato dall'avvio dell'attività, dal contratto di stoccaggio e acquisto in esclusiva con una cooperativa agricola, dalla ridotta quantità di grano conferita, dal basso prezzo di vendita e dalla concorrenza. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provata l'inidoneità dello studio a rappresentare la realtà aziendale. L'Ufficio ha impugnato la decisione, rilevando che la motivazione della CTP era contraddittoria e meramente assertiva.

La decisione

La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento. Ha ritenuto non sufficienti né idonee le giustificazioni della società, poiché la possibilità di approvvigionarsi da altri operatori, la concorrenza, il prezzo di vendita e la quantità dei conferimenti erano già considerati, o comunque non dimostravano concretamente, l'inattendibilità dello studio di settore. La messa in liquidazione è stata ritenuta non decisiva, poiché la società aveva prima ceduto il principale ramo d'azienda a un'impresa del settore. Sono stati inoltre valorizzati il ricarico molto contenuto dello 0,91%, il valore aggiunto per addetto ampiamente negativo, la reiterazione dello scostamento negli anni precedenti e successivi e la cronica antieconomicità dell'impresa. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Studi di settore

    Lo scostamento dai risultati dello studio di settore può essere superato dal contribuente mediante prova concreta di circostanze specifiche e individualizzate che rendano inattendibile il risultato presuntivo. Nel caso esaminato, le giustificazioni sono state ritenute generiche, non dimostrate o già considerate nella metodologia dello studio.

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La decisione richiama l'accertamento induttivo fondato sugli elementi di inattendibilità e di antieconomicità dell'attività. La reiterazione delle anomalie economiche e lo scostamento dagli studi di settore sono stati considerati elementi idonei a confermare la pretesa fiscale.

  • Principio dell'onere della prova contraria del contribuente

    Il contribuente che contesta il risultato dello studio di settore deve fornire una dimostrazione specifica, documentata e riferita alla propria concreta situazione aziendale; non è sufficiente allegare in modo generico difficoltà economiche, concorrenza o riduzione delle vendite.

  • Cassazione n. 1775 del 2017

    È citata in relazione alla riforma della sentenza di primo grado e alla conseguente regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito, ma costituiscono un elemento presuntivo che il contribuente deve contrastare con circostanze concrete, specifiche e adeguatamente documentate.
  • Le difficoltà economiche generiche, la concorrenza, i prezzi di vendita ridotti o la bassa quantità di conferimenti non sono sufficienti se risultano già considerate nello studio o se non spiegano puntualmente lo scostamento.
  • La cessazione dell'attività o la messa in liquidazione non dimostrano da sole l'inattendibilità dell'accertamento, soprattutto quando emergono cessioni di rami d'azienda o altre operazioni economicamente significative.
  • Indicatori come ricarichi irrisori, valore aggiunto negativo, perdite persistenti e scostamenti reiterati possono concorrere a dimostrare una situazione di antieconomicità cronica e rafforzare l'accertamento.
  • La motivazione della decisione giudiziale deve essere coerente e indicare concretamente perché le prove offerte dal contribuente siano idonee o inidonee a superare la presunzione; una motivazione apodittica può essere riformata in appello.

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