Sentenza del 29/03/2017 n. 250 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'Agenzia aveva ritenuto che, dopo la cessazione dell'attività odontoiatrica, i beni strumentali non più utilizzati fossero stati destinati a finalità estranee all'attività, configurando una cessione imponibile ai fini IVA. Il contribuente ha contestato soprattutto la quantificazione del valore dei beni, sostenendo che l'Ufficio avesse arbitrariamente equiparato il valore normale al prezzo di costo, o valore netto contabile, senza considerare la possibile svalutazione dei beni mobili strumentali per effetto della loro natura e del rapido superamento tecnico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la decisione di primo grado, ritenendo arbitraria e apodittica la quantificazione del valore normale effettuata dall'Agenzia delle Entrate. Secondo il Collegio, per beni strumentali destinati all'attività odontoiatrica non è sufficiente presumere che, perché acquistati poco prima della cessione e presumibilmente non utilizzati, abbiano mantenuto un valore prossimo al costo: tali beni possono subire una rapida svalutazione anche in un breve periodo. L'avviso di accertamento, con recupero IVA di euro 5.487,00 su una maggiore base imponibile di euro 27.435,53, è quindi risultato illegittimo nella quantificazione contestata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 2, 13 e 14
Le disposizioni sono state richiamate in primo grado per sostenere che la destinazione a finalità estranee all'attività di beni precedentemente utilizzati nell'esercizio professionale può configurare una cessione di beni rilevante ai fini IVA, da valorizzare secondo il valore normale. In appello, tuttavia, è stata ritenuta arbitraria la concreta determinazione di tale valore operata dall'Ufficio.
D.M. dicembre 1992
È stato richiamato con riferimento ai criteri di ammortamento utilizzati per determinare il valore netto contabile dei beni. La Commissione ha però escluso che il valore fiscalmente riconosciuto, calcolato tramite il costo al netto degli ammortamenti, potesse essere automaticamente assunto come valore normale ai fini IVA.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria assoggetta a IVA beni strumentali non più utilizzati dopo la cessazione dell'attività, deve motivare e dimostrare adeguatamente sia la loro effettiva destinazione estranea all'attività sia il criterio di valorizzazione adottato.
- Il valore normale ai fini IVA non coincide necessariamente con il prezzo storico di acquisto o con il valore netto contabile risultante dalla contabilità e dagli ammortamenti.
- Per beni strumentali soggetti a obsolescenza tecnica o a rapida perdita di valore, la valutazione deve considerare la natura del bene, le sue condizioni, l'uso effettivo, l'età e il valore di mercato al momento della cessione o dell'autoconsumo.
- Una presunzione sulla conservazione quasi integrale del valore dei beni, basata soltanto sulla loro recente acquisizione o sul mancato utilizzo dichiarato, può essere considerata apodittica se non supportata da elementi concreti.
- La contestazione può risultare fondata anche quando l'Amministrazione abbia individuato correttamente il presupposto astratto dell'imposizione, ma abbia quantificato la base imponibile con un metodo non adeguatamente giustificato.
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