Sentenza del 29/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
INTERESSI MORATORI - Procedure concorsuali - Inadempimento di obbligazioni pecuniarie - IVA ed aggio di riscossione - Interessi pecuniari - Esclusione - Fondamento - Sanzioni pecuniarie - Finalità afflittiva - Non dovute dai soggetti ammessi a procedure concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza, maturata dopo l'ammissione alla procedura concordataria, degli interessi di mora, dell'aggio di riscossione e delle sanzioni connessi al mancato pagamento dell'IVA. La contestazione si fonda sul fatto che, con l'apertura della procedura concorsuale, il debitore viene sostanzialmente spossessato del patrimonio e non può liberamente adempiere alle obbligazioni, sicché non sarebbe configurabile un ritardo colpevole imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1224 c.c. Inoltre, le sanzioni pecuniarie, avendo finalità afflittiva, non sarebbero coerenti con la situazione del soggetto sottoposto a procedura, il cui patrimonio deve essere destinato alla soddisfazione dei creditori secondo le regole concorsuali.
La decisione
La sentenza ha escluso la debenza degli interessi di mora maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria, poiché nelle procedure concorsuali non è configurabile la mora debendi. Per ragioni analoghe è stato escluso anche l'aggio di riscossione. Sono state inoltre ritenute non pertinenti le sanzioni pecuniarie, in considerazione della loro finalità afflittiva e dello spossessamento sostanziale del patrimonio del debitore. L'esito è quindi favorevole al soggetto ammesso alla procedura concorsuale limitatamente a tali componenti accessorie della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 1224 del codice civile
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
La norma presuppone la mora del debitore, intesa come ritardo colpevole nell'adempimento. Secondo la sentenza, nelle procedure concorsuali tale presupposto non è configurabile, poiché il debitore non dispone liberamente del patrimonio e deve rispettare le regole della procedura.
Disciplina delle procedure concorsuali e del concordato preventivo
L'ammissione alla procedura comporta lo spossessamento sostanziale o la limitazione della disponibilità del patrimonio, che deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori secondo il concorso. Da ciò deriva l'esclusione degli accessori fondati su un ritardo colpevole successivo all'apertura della procedura.
Normativa sulle sanzioni tributarie pecuniarie
Le sanzioni hanno finalità afflittiva e, secondo il ragionamento della sentenza, non risultano coerenti con la posizione del soggetto ammesso a una procedura concorsuale, il quale è privato della libera disponibilità del patrimonio e non può essere assimilato a un debitore ordinario volontariamente inadempiente.
Massime di principio
- Quando un debitore è ammesso a una procedura concorsuale, occorre distinguere il tributo principale, che può restare dovuto, dagli accessori maturati successivamente, come interessi moratori e aggio, la cui debenza può essere esclusa se presuppongono un ritardo colpevole.
- L'apertura della procedura concorsuale può impedire la configurazione della mora debendi, perché il debitore non ha più la piena disponibilità del patrimonio e deve operare nel rispetto delle regole concorsuali.
- Le sanzioni tributarie non sono automaticamente escluse in ogni procedura concorsuale: la loro non debenza deve essere valutata in relazione al periodo di riferimento, alla natura della violazione e alla possibilità concreta di imputare un comportamento colpevole al debitore.
- Per valutare una pretesa erariale occorre separare capitale, interessi, aggio e sanzioni, verificando per ciascuna voce il momento di maturazione e se sia compatibile con gli effetti dell'ammissione alla procedura.
- Il principio riguarda principalmente gli importi maturati dopo l'ammissione alla procedura; le somme maturate prima possono seguire una disciplina diversa e devono essere esaminate autonomamente.
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