Sentenza del 29/03/2017 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi e IVA ritenuti riferiti a fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società XXX. Le prestazioni riguardavano studi di fattibilità, ricerche di mercato, supporto alla progettazione, direzione lavori, contabilità, pratiche catastali e rapporti con enti e clienti. L’Ufficio riteneva che la società fosse una cartiera, che le prestazioni esulassero dal suo oggetto sociale e che i relativi costi, pari a 105.000 euro, non fossero deducibili, con IVA detratta pari a 21.000 euro. Il contribuente contestava inoltre l’indeducibilità di ulteriori costi relativi a un robot da cucina, un oggetto Ottaviani, una targa commemorativa e un amplificatore; tuttavia, non impugnando specificamente tale capo, vi prestava acquiescenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello limitatamente alle fatture emesse dalla società XXX e ha annullato l’avviso di accertamento per tale parte. Il Collegio ha ritenuto provata l’effettività del rapporto contrattuale sulla base dei contratti, dei prospetti dei lavori, della documentazione relativa alla cessazione dei rapporti di lavoro di due dipendenti, delle fatture, degli assegni incassati e degli estratti conto. È stato inoltre rilevato che le prestazioni rientravano nell’oggetto sociale della società e che, per la loro natura, non richiedevano beni strumentali diversi da normali attrezzature d’ufficio. È invece rimasto definitivo il capo relativo ai costi non inerenti e all’IVA indebitamente detratta per i beni estranei all’attività professionale, non essendo stato impugnato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione della parziale acquiescenza e della parziale legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 54
La norma è richiamata dall’Amministrazione per sostenere l’indeducibilità dei costi ritenuti non documentati o relativi a operazioni inesistenti. La Commissione ha però ritenuto dimostrata l’effettività delle prestazioni e quindi non applicabile il recupero per le fatture emesse dalla società XXX.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La norma è stata invocata per contestare la detrazione dell’IVA. La Commissione ha accolto la detrazione relativa alle prestazioni effettive della società XXX, mentre è rimasta definitiva la contestazione relativa all’IVA sui beni estranei all’attività professionale, per mancata impugnazione.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, la prova dell’effettività delle prestazioni può essere fornita attraverso contratti, documenti di lavoro, corrispondenza, fatture, pagamenti tracciabili, estratti conto e riscontri sull’utilità delle prestazioni per l’attività professionale.
- Il fatto che una società utilizzi prevalentemente strumenti d’ufficio non dimostra, da solo, che sia una cartiera o che non abbia potuto svolgere servizi di consulenza, ricerca, progettazione o supporto amministrativo.
- L’eventuale non coincidenza apparente tra le prestazioni fatturate e l’oggetto sociale deve essere verificata concretamente sulla base dello statuto, dei contratti e delle attività effettivamente svolte; non è sufficiente un’affermazione generica dell’Amministrazione.
- I costi devono essere inerenti all’attività professionale e l’IVA è detraibile solo se riferita ad acquisti effettivamente collegati all’attività economica. Beni palesemente estranei, se non adeguatamente giustificati, possono essere legittimamente recuperati a tassazione.
- Un capo della sentenza non specificamente impugnato passa in giudicato e non può più essere riesaminato nel grado successivo; l’accoglimento dell’appello può quindi essere solo parziale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta soccombenza reciproca, parziale acquiescenza o una parziale legittimità dell’accertamento.
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