Sentenza del 29/03/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Brescia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Atto di costituzione di ipoteca - Assoggettamento ad imposta - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di costituzione di ipoteca non è soggetto a un'ulteriore imposizione come autonomo atto di riconoscimento di debito con contenuto patrimoniale, poiché costituisce una mera riproduzione di una deliberazione assembleare già tassata in misura fissa. Il testo non indica gli importi, l'ufficio impositore o il dispositivo completo della decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un atto di costituzione di ipoteca. Si discute se tale atto possa essere considerato un autonomo riconoscimento di debito con contenuto patrimoniale, soggetto a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 3 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986. La sentenza esclude tale qualificazione quando l'atto ipotecario si limita a riprodurre letteralmente quanto già deliberato nel verbale di assemblea, il quale era stato precedentemente assoggettato a imposta fissa.
Norme richiamate
Art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione riguarda gli atti di natura patrimoniale, tra cui il riconoscimento di debito, ma non si applica quando l'atto di costituzione di ipoteca non presenta un contenuto autonomo e si limita a riprodurre una deliberazione già tassata.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell'imposta di registro richiede di valutare l'effettivo contenuto e l'autonomia dell'atto. Una mera riproduzione di un atto già assoggettato a imposta non giustifica, per il medesimo contenuto, una nuova imposizione proporzionale.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di un atto occorre esaminarne il contenuto sostanziale e verificare se esso produca effetti giuridici autonomi, non soltanto la sua denominazione formale.
- La costituzione di un'ipoteca non è automaticamente qualificabile come riconoscimento di debito imponibile in misura proporzionale: occorre accertare se contenga una nuova e autonoma dichiarazione patrimoniale.
- Quando un atto successivo riproduce fedelmente una deliberazione già tassata e non introduce nuove obbligazioni o disposizioni patrimoniali, in linea generale non dovrebbe essere assoggettato a una nuova imposta proporzionale per lo stesso contenuto.
- La tassazione già applicata all'atto originario costituisce un elemento rilevante per escludere una duplicazione impositiva, purché l'atto successivo sia realmente meramente riproduttivo e non contenga elementi negoziali ulteriori.
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