Cassazione Civile, Ordinanza n. 35851/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l’anno 2015 chiesto da una società. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo indetraibile l’IVA sugli acquisti del 2013, poiché in quell’anno la società aveva svolto solo operazioni esenti consistenti nella percezione di canoni di locazione di due immobili. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato, ritenendo che, ai fini del calcolo del pro rata IVA, dovesse guardarsi all’attività effettivamente svolta e che l’Amministrazione non avesse provato la non occasionalità delle locazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione della sentenza d’appello, ritenuta apparente, contraddittoria e illogica; 2) violazione della disciplina sul pro rata IVA e sull’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, perché la locazione era prevista nell’oggetto sociale e costituiva la gran parte del volume d’affari, sicché non poteva dirsi estranea all’attività d’impresa; 3) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare i presupposti del rimborso richiesto.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse meramente apparente: la ratio decidendi era comprensibile e consisteva nell’affermazione che l’Amministrazione non avesse provato la mancanza di occasionalità delle operazioni di locazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, evidenziando che, ai fini del pro rata IVA, occorre verificare in concreto l’attività effettivamente svolta dall’impresa, non solo quella risultante dallo statuto, e che, trattandosi di domanda di rimborso IVA, incombe sul contribuente l’onere di provare tutti i presupposti del credito vantato, essendo attore in senso sostanziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e non da mere forme di conoscenza equipollenti o di fatto.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la notificazione della sentenza alla parte soccombente è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La facoltà per le parti private di notificare direttamente la sentenza rileva ai fini della decorrenza del termine breve.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il vizio denunciabile in cassazione richiede un’anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di pro rata IVA e di riparto dell’onere probatorio.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Ai fini della detrazione e del pro rata occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta e al volume d’affari in concreto realizzato.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
La percentuale di detraibilità va calcolata in relazione alle operazioni rilevanti ai fini del pro rata, con valutazione concreta dell’attività dell’impresa.
art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633/1972
La locazione immobiliare esente è rilevante nel ragionamento sull’indetraibilità e sul pro rata IVA, ma occorre stabilire se l’attività sia propria o meramente occasionale.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso il contribuente deve provare i presupposti costitutivi del credito vantato.
art. 2727 c.c. e segg.
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR in tema di presunzioni e onere della prova.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale del ragionamento decisorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste solo in presenza di una reale carenza dell’indicazione del criterio logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un’anomalia che si traduca in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
- Ai fini del calcolo del pro rata IVA, occorre guardare all’attività effettivamente svolta dall’impresa e al volume d’affari concretamente realizzato, non alla sola previsione contenuta nell’oggetto sociale.
- Un’attività generatrice di operazioni esenti può essere esclusa dal calcolo del pro rata solo se risulti in concreto episodica o del tutto estranea all’attività propria dell’impresa, accertamento che non può essere compiuto in astratto.
- Nelle controversie aventi ad oggetto una domanda di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del credito fatto valere.
- La prova della non occasionalità o della rilevanza di una certa attività economica non può essere sostituita da mere presunzioni tratte in via automatica dallo statuto sociale o dalla conoscenza di fatto del contenuto della sentenza impugnata.
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