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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20144 - Corte di Cassazione

IRES: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti - Regime originario - Applicabilità - Anteriorità dell'acquisto all'8 luglio 2002 - Contratto preliminare e versamento della caparra - Irrilevanza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che la contribuente non possedesse il requisito soggettivo di titolare di reddito d'impresa richiesto per il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. La contribuente aveva infatti dichiarato redditi di lavoro autonomo negli anni 2000-2003 e aveva iniziato formalmente l'attività imprenditoriale soltanto nel 2003. Inoltre, l'Agenzia ha contestato che il versamento di una caparra e la stipula di un contratto preliminare nel 2002 potessero rendere applicabile il regime originario più favorevole, poiché l'atto definitivo di acquisto dell'immobile era stato stipulato soltanto il 26 novembre 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla contribuente e rinviato la causa a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, per applicare il regime originario del credito d'imposta, l'acquisto del bene deve essersi perfezionato prima dell'8 luglio 2002. Il preliminare e il versamento della caparra producono soltanto effetti obbligatori e non realizzano l'investimento agevolabile; rileva invece il contratto definitivo che trasferisce la proprietà. Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare se, al momento dell'investimento, la contribuente possedesse effettivamente la qualità di imprenditore.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Prevede il credito d'imposta per i nuovi investimenti effettuati da soggetti titolari di reddito d'impresa e destinati a strutture produttive ubicate in determinate aree svantaggiate. Nel regime originario il beneficio poteva essere fruito automaticamente mediante compensazione.

  • Decreto-legge n. 138 del 2002, art. 10, convertito dalla legge n. 178 del 2002

    Ha modificato il regime applicabile agli investimenti effettuati dall'8 luglio 2002, introducendo la necessità di una preventiva istanza e di un controllo amministrativo per accedere al beneficio.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 62

    Ha introdotto modalità specifiche per la fruizione del credito d'imposta, distinguendo tra investimenti che avevano maturato il diritto anteriormente all'8 luglio 2002 e investimenti realizzati da tale data in poi.

  • Codice civile, art. 1376

    Stabilisce che nei contratti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata il trasferimento si verifica con il consenso delle parti. Pertanto, ai fini della data dell'investimento, rileva il contratto definitivo di compravendita, non la successiva consegna del bene.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, richiamato nella sentenza

    È richiamato per individuare i soggetti titolari di reddito d'impresa destinatari dell'agevolazione.

  • Decreto legislativo n. 241 del 1997

    Disciplina l'utilizzo in compensazione dei crediti e dei debiti tributari e contributivi, modalità attraverso la quale veniva fruito il credito d'imposta.

Massime di principio

  • Per individuare il regime temporale applicabile a un'agevolazione, occorre fare riferimento al momento in cui si perfeziona giuridicamente l'investimento, non al momento in cui esso viene semplicemente avviato.
  • Un contratto preliminare e il pagamento di una caparra, salvo specifiche disposizioni di legge, hanno effetti obbligatori e non trasferiscono la proprietà; di conseguenza, non sono normalmente sufficienti a far considerare realizzato un acquisto agevolabile.
  • Nel caso di acquisto di un immobile, la data rilevante è generalmente quella del contratto definitivo che produce il trasferimento della proprietà, anche se la consegna materiale avviene successivamente.
  • Le agevolazioni riservate alle imprese richiedono la verifica effettiva del requisito soggettivo al momento rilevante. Non è sufficiente che l'attività imprenditoriale sia iniziata dopo l'investimento o che il contribuente abbia svolto in precedenza un'attività professionale.
  • In sede di rinvio, il giudice deve esaminare concretamente tutti gli elementi disponibili, comprese dichiarazioni dei redditi, iscrizioni camerali e l'eventuale esercizio di fatto dell'attività d'impresa, senza attribuire valore decisivo a un singolo adempimento formale.

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